Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12062/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel 2019 a una lavoratrice. Il giudice di primo grado aveva dichiarato nullo il recesso, ordinando la reintegra e il pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione fino all’effettiva reintegra. La Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame della società, ritenendo insufficiente la motivazione del licenziamento perché la datrice non aveva chiarito per quali ragioni la scelta del licenziamento fosse ricaduta proprio sulla lavoratrice; aveva inoltre confermato la natura ritorsiva del recesso, collegata al rifiuto della dipendente di accettare un accordo conciliativo su superiore inquadramento e differenze retributive, e aveva dichiarato inammissibile perché tardiva l’eccezione di aliunde perceptum. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 113, 115, 116, 345, 421 e 437 c.p.c. e dell’art. 2 d.lgs. n. 23/2015, censurando la decisione per avere qualificato come tardiva l’eccezione di aliunde perceptum/percipiendum, sostenendo che essa sarebbe un’eccezione in senso lato non soggetta a preclusione. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata ammissione e valutazione di documenti, la mancata ammissione dell’esibizione degli estratti contributivi e la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi sui rapporti di lavoro intrattenuti dalla lavoratrice nelle more del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la statuizione di inammissibilità per tardività dell’eccezione di aliunde perceptum/percipiendum. Ha affermato che, in materia di licenziamento nullo o illegittimo, tale profilo non integra un’eccezione in senso stretto e può essere rilevato dal giudice, purché i fatti siano ritualmente allegati e risultino incontroversi o provati, anche attraverso poteri istruttori officiosi, ai fini della quantificazione del danno da licenziamento illegittimo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di violazione processuale, senza autonoma elaborazione decisoria sulla norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di violazione processuale, in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di violazione processuale, in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di preclusioni in appello; la Corte ha escluso che l’aliunde perceptum sia un’eccezione in senso stretto soggetta a tardività nel senso ritenuto dalla sentenza impugnata.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro; la Corte ha affermato che il giudice può attivarli se necessari per verificare i fatti rilevanti ai fini della quantificazione del danno.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudizio di appello nel rito del lavoro e alla possibilità di acquisire elementi istruttori anche in secondo grado.

  • art. 2 d. lgs. n. 23/2015

    Richiamato come disciplina di riferimento del regime sanzionatorio del licenziamento nullo o illegittimo; la Corte lo menziona nel quadro della quantificazione del danno e della rilevanza dell’aliunde perceptum.

Massime di principio

  • Nel licenziamento nullo o illegittimo, l’aliunde perceptum o percipiendum non costituisce eccezione in senso stretto: se i fatti rilevanti sono ritualmente allegati e risultano incontroversi o provati, il giudice può trarne d’ufficio le conseguenze utili alla quantificazione del danno.
  • Quando una parte deduce l’aliunde perceptum/percipiendum, il giudice non può arrestarsi alla sola preclusione processuale, ma deve verificare nel merito la fondatezza della deduzione sulla base delle allegazioni e delle prove disponibili.
  • Nel rito del lavoro, ove necessario alla decisione, il giudice deve valutare l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti e può attivare i poteri istruttori officiosi per accertare i rapporti di lavoro svolti dal lavoratore dopo il licenziamento.
  • La qualificazione del motivo di ricorso dipende dal contenuto sostanziale della censura e non dalla sola rubrica formale del motivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.