Cassazione Civile, Ordinanza n. 04920/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2012 e le relative sanzioni emesso da un ente locale su un immobile sito in Roma, qualificato come bene di interesse culturale. La società contribuente sosteneva di avere diritto all'esenzione totale dall'IMU, invocando sia la disciplina dei fabbricati con destinazione ad usi culturali sia l'esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività culturali svolte con modalità non commerciali. In via di fatto, l'immobile era descritto come Castello di Lunghezza, con apertura al pubblico per visite culturali e scolastiche, e secondo la contribuente era sottoposto a tutela storico-artistica. L'ente locale, invece, sosteneva la debenza integrale del tributo. La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, pur negando l'esenzione totale, aveva riconosciuto solo l'abbattimento del 50% della base imponibile per la natura storico-artistica del bene. In memoria, la ricorrente ha inoltre dedotto un giudicato esterno favorevole relativo a una diversa annualità d'imposta, ma la Corte ne ha escluso l'efficacia preclusiva perché riferito a un anno diverso e a fatti non stabilmente immutabili o a questioni di stretta interpretazione normativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che il mero riconoscimento del valore storico-artistico dell'immobile non basta a integrare i presupposti delle esenzioni totali invocate. Quanto all'esenzione per immobili destinati ad usi culturali, ha precisato che essa richiede l'uso totale come sede aperta al pubblico di musei, biblioteche, archivi e simili, senza percezione di reddito dall'utilizzazione, circostanze non allegate e provate dalla contribuente. Quanto all'esenzione per enti non commerciali, ha rilevato che essa presuppone sia un requisito soggettivo che un requisito oggettivo, e nel caso concreto mancavano entrambi, essendo la contribuente una società di capitali estera e risultando l'immobile adibito principalmente ad attività commerciali, quali banchetti e matrimoni. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È stata dedotta la violazione di norme di diritto come unico motivo di ricorso per cassazione.
art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 504/1992
L'esenzione totale richiede fabbricati con destinazione ad usi culturali nei limiti dell'art. 5-bis del d.P.R. 601/1973; il solo interesse storico-artistico del bene non basta.
art. 5-bis d.P.R. 601/1973
La norma agevolativa riguarda immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi e analoghi istituti, senza reddito per il possessore.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L'esenzione per enti non commerciali richiede la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività svolte con modalità non commerciali e la sussistenza del requisito soggettivo dell'ente non commerciale.
art. 87, comma 1, lett. c), TUIR
Rileva ai fini del requisito soggettivo dell'esenzione per enti non commerciali.
art. 73, comma 1, lett. c), TUIR
Richiamato come disposizione succedanea dell'art. 87 TUIR per il requisito soggettivo dell'ente non commerciale.
art. 91-bis d.l. 1/2012
Ha modificato il regime dell'esenzione ICI/IMU per gli immobili degli enti non commerciali, subordinandolo a requisiti soggettivi e oggettivi e alla non commercialità concreta dell'attività.
art. 9, comma 6, d.l. 174/2012
Richiamato quale modifica normativa incidente sulla disciplina dell'esenzione.
art. 13, comma 3, d.l. 201/2011
Per gli immobili di interesse culturale comporta l'abbattimento del 50% della base imponibile IMU.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio/ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno è stato escluso perché relativo a un'annualità diversa e a fatti non stabilmente permanenti o a questioni normative non vincolanti.
art. 107, paragrafo 1, TFUE
L'esenzione fiscale non può operare ove alteri la concorrenza configurando un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE.
D.M. MEF n. 200 del 19 novembre 2012
Richiamato come atto chiarificatore della disciplina sull'esenzione per gli enti non commerciali.
L. 228/2012
Richiamata in relazione alla disciplina del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei tributi periodici il giudicato esterno vincola solo i fatti costitutivi stabilmente permanenti, non quelli variabili nel tempo né l'interpretazione delle norme applicate in altra causa.
- L'esenzione per immobili di interesse culturale è di stretta interpretazione e richiede il rispetto rigoroso dei presupposti legali specifici; il mero vincolo storico-artistico del bene non è sufficiente.
- Per ottenere l'esenzione destinata agli immobili adibiti ad usi culturali occorre provare la totale destinazione del bene a sedi aperte al pubblico di istituti culturali e la mancata percezione di redditi dall'utilizzazione dell'immobile.
- L'esenzione IMU per enti non commerciali richiede congiuntamente un requisito soggettivo e uno oggettivo; non può essere riconosciuta se l'immobile è utilizzato, anche in parte significativa, per attività commerciali svolte a condizioni di mercato.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei fatti già esclusi o non provati nei gradi di merito.
- Le agevolazioni tributarie che incidono su attività economiche svolte sul mercato non possono essere interpretate in modo da integrare un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
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