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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23745/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, indicato come debitore per spese di giustizia, aveva pagato euro 8,75 per le spese di notifica relative a un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione di un'ordinanza di assegnazione di credito in sede esecutiva. Ritenendo non dovuta quella somma, aveva promosso azione di ripetizione di indebito davanti al Giudice di pace di Roma. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile la domanda. In appello, il Tribunale di Roma aveva invece accolto la domanda e condannato l'Agenzia al rimborso, compensando integralmente le spese dei due gradi. L'avvocato ha quindi ricorso per cassazione censurando la compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per mancanza di motivazione specifica e plausibile; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale deducendo la devoluzione della controversia alla giurisdizione tributaria ex art. 2 d.lgs. 546/1992 e l'omessa pronuncia sulla non debenza del rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure fossero formulate senza rispettare l'onere di specifica indicazione e produzione dell'avviso di liquidazione, documento centrale della controversia: il suo testo non risultava prodotto, né adeguatamente localizzato nei fascicoli di merito, né riportato nel ricorso nella parte rilevante. Di conseguenza, la Corte non era posta in condizione di verificare la fondatezza delle contrapposte tesi sull'obbligatorietà o meno del pagamento delle spese di notifica, con conseguente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; inoltre, è stato dato atto dell'obbligo per il ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata invocata come base delle censure di violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte non è entrata nel merito per la preclusione derivante dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica localizzazione e riproduzione del documento decisivo.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato sia per la doglianza sulla compensazione delle spese sia per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, che sono state compensate per reciproca soccombenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo principale, senza esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale a sostegno del vizio di motivazione della sentenza d'appello, ma senza scrutinio di merito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente principale in collegamento alla doglianza sulla motivazione e sulla tutela difensiva, ma non esaminato nel merito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente principale in collegamento alla doglianza sulla motivazione, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la giurisdizione tributaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia sulla non debenza del rimborso, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto che entrambi i ricorsi violassero tale norma perché non riproducevano né localizzavano specificamente l'avviso di liquidazione, documento decisivo non altrimenti verificabile in cassazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del solo ricorrente principale, se dovuto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, quando la censura riguarda un documento decisivo non esaminato o non trascritto nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicarne in modo puntuale il contenuto, la localizzazione nei fascicoli di merito e l'avvenuta produzione, altrimenti il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti è particolarmente rigoroso quando la questione di diritto dipende dal contenuto testuale di un atto amministrativo o processuale non riprodotto nella decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a valutare la fondatezza di contrapposte tesi difensive se il documento centrale su cui esse si fondano non è reso accessibile in modo autosufficiente nel ricorso.
  • La compensazione delle spese nel giudizio di legittimità può essere disposta in caso di reciproca soccombenza, mentre la declaratoria di inammissibilità comporta, per il ricorrente principale, l'attivazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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