Cassazione Penale, Sentenza n. 36929/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di bancarotta (patrimoniale e documentale) per cui è stato condannato e reati tributari (omessa dichiarazione imposte dirette e IVA per le annualità 2014 e 2015 fino al 29/12/2015) già coperti da giudicato con provvedimento del GIP del Tribunale di Avellino del 18/10/2018. Il ricorrente deduceva che i reati tributari erano preordinati a creare uno stato di predissesto che avrebbe poi determinato il fallimento della societa amministrata, configurando un unico disegno criminoso e quindi la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la continuazione: i reati tributari giudicati con giudicato sono eterogenei e non sovrapponibili ai reati fallimentari quanto a interessi protetti e condotte, e sono temporalmente scollegati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione richiede un'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni (un comune disegno criminoso) e ha osservato l'assenza di elementi concreti e significativi nella difesa per dimostrare tale disegno. Ha inoltre ritenuto determinante il notevole intervallo temporale (circa due anni) tra i fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
Articolo richiamato come base dei motivi di cassazione utilizzati dal ricorrente; la Corte lo utilizza per inquadrare i vizi di legittimità denunciati ma dichiara il motivo manifestamente infondato per carenza di argomentazione e prova del presunto errore di merito.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato perché i reati tributari erano stati già decisi con decreto del GIP ex art. 444, divenuto irrevocabile, costituendo giudicato; la questione centrale è la riconducibilità di successivi reati allo stesso disegno criminoso nonostante il giudicato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami a precedenti: Sez. 1 n. 35797/2006; Sez. 1 n. 34259/2015; Sez. 2 n. 18037/2004; Sez. 1 n. 3834/2000; Sez. 5 n. 30735/2019; Sez. 1 n. 12914/2022; Sez. 1 n. 12936/2018; Sez. 6 n. 20377/2009)
La Corte richiama gli orientamenti consolidati secondo cui la continuazione richiede una anticipata e unitaria ideazione delle violazioni (comune disegno criminoso) e non si realizza con la mera inclinazione a reiterare o con un programma delittuoso generico; la valutazione dei fatti e degli indizi è rimessa al giudice di merito e insindacabile se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La continuazione richiede una anticipata e unitaria rappresentazione mentale delle diverse condotte: non basta la mera reiterazione di violazioni della stessa specie o un programma delittuoso generico.
- La presenza di interessi giuridici diversi protetti (es. interesse tributario vs interesse del ceto creditorio) e condotte non sovrapponibili ostano al riconoscimento della continuazione.
- Un significativo intervallo temporale tra i fatti (qui circa due anni) può attenuare o annullare gli indizi di un comune disegno criminoso e legittimare l'esclusione della continuazione.
- L'onere di provare (anche per indizi) l'esistenza di un disegno unitario grava sulla parte che lo allega; argomentazioni generiche non possono disarticolare la motivazione del giudice di merito.
- Sulle questioni di fatto e sulla valutazione degli indizi la Corte di legittimità interviene con prudenza: se la motivazione del giudice di merito è adeguata, la valutazione è insindacabile in cassazione.
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