Sentenza n. 1375/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - della nota prot. -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale degli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, ha rigettato la richiesta del ricorrente a non essere trasferito dal 19/8/2025 presso la città di Roma, per poter assistere l'anziano genitore, portatore di handicap ex lege 104/1992; - del provvedimento di assegnazione alla Polstrada di Lazio - Umbria - Roma a far data dal 19/8/2025, emesso a seguito della pubblicazione della graduatoria del concorso di Concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. nonché per l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente a non essere trasferito presso la sede di Roma necessitando l'assistenza in Napoli al proprio genitore, ai sensi e per gli effetti della Legge 104/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza volta a evitare l'assegnazione presso Roma e provvedimento di assegnazione al Compartimento Polstrada Lazio-Umbria-Roma dopo la partecipazione a un concorso interno per Vice ispettore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato e convivente con il genitore ultraottantenne riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ha impugnato il diniego ministeriale alla richiesta di permanere presso la sede di Napoli, o comunque in provincia di Napoli, per continuare a prestare assistenza al genitore. Ha dedotto la violazione dell'art. 33 della legge n. 104/1992, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e violazione del giusto procedimento. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe considerato l'assenza di altri familiari concretamente disponibili all'assistenza, che i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza non sarebbero più necessari e che il sacrificio degli interessi familiari sarebbe stato disposto senza indicare specifiche esigenze organizzative o una puntuale situazione della dotazione organica della sede di Napoli. Il ricorrente aveva partecipato volontariamente al concorso, indicato Roma come unica sede di preferenza e dichiarato di assistere il genitore beneficiario della legge n. 104/1992; successivamente aveva chiesto di non essere trasferito a Roma e di restare a Napoli. Nel corso del giudizio, il TAR aveva inizialmente respinto la domanda cautelare, mentre il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello cautelare ai soli fini del riesame amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato perché riferito allo stato della procedura: al momento dell'istanza il concorso non era ancora concluso, il dipendente doveva frequentare il corso di formazione e non era ancora intervenuta l'assunzione nella nuova qualifica né la concreta assegnazione definitiva. L'amministrazione aveva inoltre precisato che eventuali ulteriori richieste di assegnazione, anche temporanea, sarebbero state valutate dopo la conclusione favorevole del corso e l'immissione in forza con la nuova qualifica. Secondo il TAR, prima di tale momento non era possibile valutare compiutamente i presupposti per l'eventuale beneficio previsto dalla legge n. 104/1992, né ponderare le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione rispetto al personale in possesso della nuova qualifica. La partecipazione volontaria al concorso e la disciplina della procedura, che attribuiva il diritto al mantenimento della sede solo ai vincitori in possesso della qualifica di Sovrintendente capo, confermavano la legittimità del differimento della valutazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33 l. 104/1992
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto a non essere assegnato a una sede incompatibile con l'assistenza al familiare con handicap; il TAR ha ritenuto che la relativa valutazione potesse essere compiuta dall'amministrazione solo dopo la conclusione della procedura concorsuale e l'assunzione nella nuova qualifica.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Richiamato per indicare il riconoscimento della situazione di handicap grave del genitore assistito.
art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95
In base alla circolare applicativa richiamata dal TAR, il diritto al mantenimento della sede di servizio era riconosciuto ai soli vincitori in possesso della qualifica di Sovrintendente capo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando un dipendente pubblico partecipa volontariamente a una procedura concorsuale interna che comporta corso di formazione, acquisizione di una nuova qualifica e successiva assegnazione a una sede, l'amministrazione può differire la valutazione di una richiesta di permanenza o assegnazione per esigenze familiari fino alla conclusione favorevole della procedura e all'effettiva immissione in servizio nella nuova qualifica.
- La tutela prevista dall'art. 33 della legge n. 104/1992 non determina automaticamente, durante una procedura concorsuale interna ancora in corso, il diritto del dipendente a evitare la sede indicata o assegnata; l'amministrazione deve poter valutare la richiesta alla luce della posizione funzionale concretamente acquisita e delle effettive esigenze organizzative e funzionali.
- È adeguatamente motivato il provvedimento che respinge allo stato una richiesta di assegnazione fondata su esigenze di assistenza familiare quando chiarisce che la procedura di inquadramento non è ancora conclusa e indica il momento successivo nel quale la richiesta potrà essere nuovamente valutata.
- La partecipazione volontaria a una procedura concorsuale interna e l'indicazione di una sede quale unica preferenza rilevano nella valutazione della pretesa del dipendente a conservare la precedente sede, salvo specifiche disposizioni che riconoscano espressamente un diritto al mantenimento della sede.
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