Sentenza n. 15278/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 9.3.2026 (rep. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-), notificata il 23.3.2026, di rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione ex art. 22, co. 140 ss., l.r. Lazio n. 1/2020, per l’alloggio sito in Roma, via -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio ERP, adottato il 9 marzo 2026 e notificato il 23 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che dichiarava di abitare nell’alloggio ERP dal 2007, ha impugnato il diniego fondato sul fatto che al 23 maggio 2014 l’immobile fosse ancora legittimamente abitato dal titolare dell’assegnazione, il quale si era trasferito soltanto il 24 maggio 2016. Ha dedotto l’erronea interpretazione della disciplina regionale e l’erronea valutazione dei fatti: secondo il ricorrente, l’assegnatario sarebbe decaduto automaticamente dall’assegnazione già nel 2007, quando gli aveva consentito di trasferire nell’alloggio la residenza anagrafica senza autorizzazione dell’Amministrazione; pertanto, la presenza del titolare formale al 23 maggio 2014 non avrebbe dovuto impedire la regolarizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 22, comma 141, lett. a), l.r. Lazio n. 1/2020, l’assegnazione in regolarizzazione richiede che l’occupazione sia proseguita da parte dello stesso nucleo familiare e che la data iniziale sia comprovata con una delle modalità previste dalla norma. Dagli atti risultava che al 23 maggio 2014 l’alloggio era condotto in locazione e legalmente abitato dall’assegnatario. Il ricorrente non aveva allegato né provato un provvedimento di decadenza dell’assegnatario per cessione a terzi anteriore a tale data; inoltre, il titolare aveva mantenuto la residenza nell’alloggio fino al 24 maggio 2016, sicché al termine rilevante non si era configurata un’occupazione sine titulo del ricorrente. Il Collegio ha quindi escluso sia l’erronea interpretazione della legge sia il travisamento dei fatti. Spese compensate per la peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 22, comma 141, lett. a), l.r. Lazio n. 1/2020
Ai sensi dell’art. 22, comma 141, lett. a), della l.r. Lazio n. 1/2020, l’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 è subordinata “al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014”.
La regolarizzazione presuppone la continuità dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare e la prova della data iniziale mediante uno dei documenti tassativamente indicati, in data anteriore al 23 maggio 2014. Il requisito non è soddisfatto, alla data di riferimento, quando l’alloggio risulta ancora legalmente abitato dall’assegnatario e non è provata la sua decadenza.
Massime di principio
- Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP ai sensi dell’art. 22, comma 141, lett. a), l.r. Lazio n. 1/2020, occorre che l’occupazione sia proseguita da parte dello stesso nucleo familiare e che la data iniziale sia comprovata esclusivamente con una delle modalità documentali previste dalla legge, in data anteriore al 23 maggio 2014.
- La presenza o la residenza di un terzo nell’alloggio ERP non determina, da sola, la decadenza automatica del titolare dall’assegnazione né prova che l’immobile fosse occupato sine titulo alla data rilevante per la regolarizzazione; in assenza della prova della decadenza, l’occupazione non è abusiva finché l’alloggio resta regolarmente assegnato e legalmente abitato dall’assegnatario.
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