Sentenza del 22/12/2015 n. 7021 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Avviso iscrizione ipotecaria - Idoneità probatoria documentazione in copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria sostenendo che la concessionaria non avesse dimostrato validamente la regolare notifica della cartella esattoriale, poiché aveva depositato documenti in copia non autenticata e non gli originali. La questione riguardava quindi l'idoneità probatoria di tali copie ai sensi dell'art. 2719 c.c.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La concessionaria ha prodotto documentazione ritenuta idonea a dimostrare la regolare notifica della cartella esattoriale. Il fatto che i documenti non fossero originali o copie autenticate da un pubblico ufficiale non è stato considerato sufficiente a escluderne il valore probatorio. In base all'art. 2719 c.c. e alla giurisprudenza della Cassazione, incluso il precedente n. 2419/2006, il mero disconoscimento della conformità delle copie non basta se non è accompagnato da elementi indiziari concreti che facciano dubitare della loro corrispondenza agli originali.
Norme richiamate
Art. 2719 del codice civile
Le copie fotografiche o informatiche di scritture hanno efficacia probatoria se la loro conformità all'originale non viene specificamente disconosciuta. Tuttavia, secondo l'interpretazione accolta, un disconoscimento generico o meramente formale non è sufficiente: occorre indicare concrete ragioni o fornire elementi indiziari idonei a mettere in dubbio la conformità della copia all'originale.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla riscossione, la produzione di copie non autenticate degli atti non determina automaticamente la loro inutilizzabilità o inattendibilità probatoria.
- Il contribuente che contesta la conformità delle copie deve formulare un disconoscimento specifico e indicare elementi concreti che facciano dubitare della corrispondenza agli originali; il semplice rilievo che non siano stati depositati gli originali generalmente non basta.
- La documentazione prodotta dall'agente della riscossione può essere ritenuta sufficiente a provare la notifica della cartella quando consenta di ricostruire in modo attendibile l'iter notificatorio.
- In situazioni analoghe, la contestazione dovrebbe concentrarsi su irregolarità specifiche della notifica o su difformità concretamente dimostrabili, non soltanto sulla natura non autenticata della copia.
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