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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 23737 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo che la condannava, in qualità di erede e fideiussore, al pagamento di Euro 413.165,52. Ha sostenuto di non aver mai assunto la qualità di erede avendo rinunciato all'eredità nel 2012 e di non avere partecipato alla gestione dell'impresa paterna né di avere disposto somme del patrimonio del de cuius. La banca contestava che, per atti e comportamenti posti in essere (richiesta di esonero dalla denuncia di successione, dichiarazione sostitutiva per successione, richiesta di certificazione delle passività bancarie, rilascio di quietanza per il ritiro del saldo del conto del de cuius e partecipazione agli adempimenti amministrativi successori), la ricorrente avesse in realtà accettato tacitamente l'eredità. Il Tribunale originario aveva accolto l'opposizione; la Corte d'Appello di Milano aveva riformato, ritenendo provata l'accettazione tacita; la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui, considerato il complessivo comportamento della ricorrente e la sua partecipazione ad atti successori (in particolare la quietanza per il ritiro di somme dal conto del de cuius e la partecipazione agli adempimenti amministrativi fiscali), poteva desumersi un'accettazione tacita dell'eredità anteriore alla rinuncia del 2012 rendendola inefficace (principio semel heres, semper heres). Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla mancata allegazione tempestiva dell'eccezione di responsabilità parziaria ai sensi dell'art. 754 c.c.. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento del contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 476 c.c.

    Regola che gli atti dispositivi del patrimonio del de cuius costituiscono accettazione tacita dell'eredità; la Corte ha ritenuto che la riscossione di crediti o la quietanza per il ritiro di saldi siano atti dispositivi idonei a provare l'accettazione tacita.

  • art. 478 c.c.

    Disciplina la rinuncia abd icativa; la Corte ha distinto tra presunta donazione dei diritti successori e atti che integrano accettazione tacita, ritenendo che nel caso non fosse decisiva la sola teoria di una rinuncia abd icativa.

  • art. 460 c.c.

    Richiamato per distinguere atti conservativi (non decisivi di per sé per l'accettazione) da atti gestori/dispositivi che invece possono integrare accettazione tacita.

  • art. 2729 c.c.

    Norma sulle presunzioni non previste dalla legge lasciate alla prudenza del giudice; la Corte ricorda i requisiti delle presunzioni (gravi, precise e concordanti) e che il giudice di merito ha discrezionalità nel valutarle se motivata.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova; la Cassazione osserva che non è stata violata perché la censura verteva sulla valutazione probatoria di merito, non su un errore di riparto dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio che il giudice deve motivare sulla base delle prove in atti; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Consente al giudice di merito di valutare liberamente le prove; la Cassazione conferma che la diversa valutazione degli elementi probatori non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 754 c.c.

    Stabilisce la responsabilità dei coeredi per i debiti ereditari in proporzione alla quota; la Corte evidenzia che il coerede convenuto deve tempestivamente far valere l'eccezione propria per limitare la responsabilità alla quota, pena la possibilità per il creditore di agire per l'intero.

  • art. 96 c.p.c.

    Riguarda condanna per lite temeraria; la Corte, pur condannando la soccombente alle spese, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 per la complessità della questione.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 228/2012 art. 1, comma 17)

    Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di determinati ricorsi; la sentenza dispone il versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia all'eredità successiva a comportamenti che configurano accettazione tacita (es. riscossione di crediti, rilascio di quietanza per il ritiro di somme, disposizione di beni ereditari) è inefficace: principio 'semel heres, semper heres'.
  • Atti meramente fiscali o conservativi (denuncia di successione, pagamento imposte, richiesta di esonero) non determinano automaticamente accettazione, ma possono costituire indizi valutabili congiuntamente ad altri elementi.
  • La valutazione delle presunzioni richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel combinare gli indizi e la Cassazione non reitera la riconsiderazione delle prove se la motivazione è logica e coerente.
  • L'accettazione tacita deve desumersi, di regola, da comportamenti propri del chiamato; tuttavia può essere riconosciuta anche per attività indirette o per atti eseguiti da altri se sussistono elementi che consentono di ritenere esistito un mandato, una ratifica o una condivisione della scelta familiare.
  • Il creditore che agisce per il pagamento dei debiti ereditari può chiedere l'intero importo se il coerede convenuto non ha tempestivamente eccepito la responsabilità parziaria ai sensi dell'art. 754 c.c.; pertanto il coerede deve tempestivamente dichiarare la propria limitazione di responsabilità.
  • Per evitare il rischio di essere considerati eredi accettanti tacitamente, è opportuno rinunciare formalmente all'eredità prima di compiere atti dispositivi o comunque astenersi da qualsiasi attività che possa essere interpretata come gestione o riscossione di crediti del de cuius.
  • In una controversia successoria, documentare la non partecipazione (procure, deleghe, assenze, dissidi familiari) e conservare prove che escludano condivisione delle scelte sono misure preventive utili a contrastare presunzioni di accettazione tacita.

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