Cassazione Penale, Ordinanza n. 07164/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché privo di un confronto specifico con la motivazione della Corte territoriale e meramente reiterativo delle censure già respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 240 di multa per il delitto di furto in abitazione aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo, denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624 e 624-bis c.p., sostenendo che il furto commesso in un cortile di un edificio non potesse essere qualificato come furto in abitazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a riprodurre le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato perché il cortile di un edificio costituisse pertinenza di un luogo di privata dimora.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di specifico confronto con la motivazione di merito.
art. 624-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente per escludere che il furto commesso nel cortile di un edificio integri il furto in abitazione; la Corte osserva che la sentenza d'appello aveva già motivato nel senso che il cortile costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora.
art. 581 c.p.p.
È richiamato per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
È richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve consistere in una critica argomentata della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre pedissequamente censure già formulate in appello e già confutate dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del motivo ricorre quando l'atto di impugnazione non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, limitandosi a prospettare in modo generico una carenza o illogicità motivazionale.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, secondo il combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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