Sentenza n. 5358/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 10.03.2025 (All. 1) a firma del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, notificata a mezzo pec, in data 12.03.2025, con la quale è stata disposta la “non concessione … dell’autorizzazione a presentare istanza di trasferimento per <Le situazioni straordinarie> di cui al Capitolo VI della Circolare n. 379389 del 11.11.2009 – aggiornamento 2017 – del Comando Generale della Guardia di Finanza; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 19.02.2025 (All. 2) con cui il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza comunicava all’interessata, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di conferimento con il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale ai sensi dell’art. 735 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 finalizzata ad ottenere il trasferimento per “Le situazioni straordinarie”; - della nota prot. n. -OMISSIS- (All. 3) con cui il Comandante del Re.T.L.A. Lazio ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza, il cui contenuto è stato conosciuto dalla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti formalizzata in data 18.03.2025 evasa in data 01.04.2025; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 6.02.2025 (All. 4) con cui il Comandante Regionale Lazio ha espresso parere contrario alla presentazione, da parte del militare, di istanza di trasferimento per “Le situazioni straordinarie”, il cui contenuto è stato conosciuto dalla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti formalizzata in data 18.03.2025 evasa in data 01.04.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente e, in particolare: - dei cd. “Appunti decisionali”, datati, rispettivamente, 14.02.2025 e 10.02.2025 (All. 5), con cui il Capo Ufficio Personale e AA.GG. del Comando Interregionale dell’Italia Centrale, ritenendo, con il primo, “non sussistenti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia”, ha rilevato, con il secondo, che “… il contesto in esame non può trovare favorevole accoglimento per carenza dei previsti requisiti…”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione a presentare istanza di trasferimento per situazioni straordinarie, unitamente agli atti endoprocedimentali e ai pareri contrari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comandante Interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza non le ha concesso l'autorizzazione a presentare istanza di trasferimento per situazioni straordinarie, previsto dal Capitolo VI della circolare sulla mobilità del personale e dall'art. 735 del d.P.R. n. 90/2010. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina regolamentare sulla mobilità straordinaria, l'eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, incongruenza e ingiustizia manifesta, nonché la violazione dei principi solidaristico e di tutela della salute di cui agli artt. 2 e 32 Cost. La richiesta era fondata sulle gravi condizioni di salute di familiari della militare e sulla necessità della sua presenza presso la provincia di origine. La ricorrente ha contestato che l'Amministrazione avesse correttamente valutato la gravità delle condizioni sanitarie e l'impossibilità degli altri familiari di prestare assistenza, evidenziando in particolare gli impegni lavorativi del padre e quelli di studio e tirocinio della sorella. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà del diniego rispetto a precedenti trasferimenti temporanei favorevoli.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il trasferimento per situazioni straordinarie ha natura eccezionale e costituisce una deroga alle ordinarie procedure di mobilità; richiede una situazione oggettivamente straordinaria e assolutamente grave, l'impossibilità di reperire soluzioni alternative nel nucleo familiare entro il terzo grado e l'assenza di prevalenti esigenze di servizio. La gravità delle condizioni di salute dei familiari è stata riconosciuta dall'Amministrazione, ma non è stata ritenuta sufficiente, poiché non risultava dimostrata l'assoluta indispensabilità della presenza definitiva della ricorrente nella sede richiesta né l'impossibilità di un'assistenza alternativa. Gli impedimenti derivanti da lavoro, distanza, studio o tirocinio dei familiari non sono stati considerati dirimenti, poiché analoghi a quelli che possono riguardare il militare richiedente e, inoltre, non è stato provato che il padre non potesse organizzare diversamente la propria attività professionale e gli incarichi di docenza. Anche gli impegni della sorella, studentessa e tirocinante, non sono stati ritenuti incompatibili in modo assoluto con la prestazione di assistenza. Il provvedimento è stato giudicato sufficientemente motivato, anche per relationem mediante il richiamo ai pareri acquisiti e agli apporti partecipativi della ricorrente. Il TAR ha escluso difetti di istruttoria, travisamento, illogicità o irragionevolezza, rilevando che l'Amministrazione aveva distinto correttamente tra gravità della situazione sanitaria e indispensabilità della presenza della militare. È stata esclusa anche la contraddittorietà con i precedenti trasferimenti temporanei, poiché questi ultimi hanno natura e presupposti diversi dal trasferimento definitivo per situazioni straordinarie: il movimento temporaneo presenta maggiore elasticità e non incide stabilmente sulle ordinarie regole di mobilità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 735 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La disposizione costituisce il riferimento regolamentare per l'istanza di conferimento finalizzata al trasferimento per situazioni straordinarie del personale militare.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi è stata richiamata quale atto partecipativo del procedimento; il provvedimento finale ha tenuto conto degli apporti e della documentazione prodotti dalla ricorrente.
art. 2 Cost.
Il principio solidaristico non impone il trasferimento straordinario quando non siano dimostrati l'assoluta indispensabilità della presenza del militare e l'assenza di familiari alternativamente in grado di prestare assistenza.
art. 32 Cost.
La tutela della salute dei familiari può rilevare ai fini del trasferimento straordinario solo entro i rigorosi presupposti dell'istituto e non prevale automaticamente sulle esigenze di servizio e sulle regole di mobilità.
art. 134 c.p.a.
Il sindacato sulle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione non può trasformarsi in un riesame sostitutivo, salvo i casi tassativi di giurisdizione di merito.
Massime di principio
- Il trasferimento definitivo per situazioni straordinarie del personale militare è una misura eccezionale e derogatoria rispetto alle ordinarie procedure di mobilità; presuppone una situazione oggettivamente straordinaria, l'assoluta indispensabilità della presenza dell'interessato e l'impossibilità di fronteggiare l'esigenza mediante soluzioni alternative nel nucleo familiare.
- L'impossibilità di reperire familiari o affini alternativamente disponibili all'assistenza non può essere dimostrata, di regola, mediante impedimenti derivanti da lavoro, distanza, studio o analoghe condizioni personali, quando tali impedimenti non attestino un'indisponibilità oggettiva e assoluta.
- La gravità delle condizioni di salute di un familiare non è, da sola, sufficiente a fondare il trasferimento straordinario: è necessario dimostrare che la presenza definitiva del militare nella sede richiesta costituisca l'unica soluzione concretamente praticabile per l'assistenza.
- Nel procedimento relativo al trasferimento straordinario, il diniego può essere adeguatamente motivato mediante il richiamo per relationem ai pareri acquisiti, purché siano esplicitate in modo intellegibile le ragioni della mancanza dei presupposti richiesti; una motivazione rafforzata è richiesta soprattutto per l'accoglimento della domanda, data la natura eccezionale dell'istituto.
- La valutazione circa la sussistenza dei presupposti del trasferimento straordinario esprime ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o analoghi vizi estrinseci, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- Il precedente riconoscimento di un trasferimento temporaneo non determina contraddittorietà rispetto al successivo diniego di un trasferimento definitivo per situazioni straordinarie, poiché i due istituti hanno natura, durata, incidenza sull'organizzazione del servizio e presupposti differenti.
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