Cassazione Civile, Sentenza n. 31702/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR Abruzzo che aveva rigettato il suo appello e confermato la decisione di primo grado favorevole alla Crossing s.r.l., la quale aveva ottenuto l'esclusione dall'applicazione della TARI per le superfici destinate a magazzino e vendita per l'annualità 2015, deducendo che su tali superfici si producevano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) che la società smaltiva autonomamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso del Comune ma ha accolto i motivi quarto, quinto, sesto e settimo (assorbendo gli altri). Ha ritenuto che, sebbene gli imballaggi terziari e i secondari non raccolti separatamente non possano essere assimilati ex lege ai rifiuti urbani, la CTR non aveva adeguatamente motivato né verificato la continuità e la prevalenza della produzione dei rifiuti speciali né l'idoneità della denuncia e delle prove fornite dalla Crossing. Pertanto la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, in parte, e ha rinviato la causa alla CTR Abruzzo in diversa composizione affinché colmi le carenze istruttorie e motivazionali e applichi i principi richiamati, riservando le spese del giudizio.
Norme richiamate
legge n. 147/2013, art. 1 commi 641, 642, 649, 684
c.641: "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte..."; c.642: "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte..."; c.649: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali..."; c.684: (onere dichiarativo del contribuente).
La Corte richiama che la TARI ha presupposto nel possesso/ detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; l'esclusione opera solo per la parte di superficie ove si formano "in via continuativa e prevalente" rifiuti speciali purché il produttore dimostri l'avvenuto trattamento; inoltre il contribuente ha l'onere di provare i presupposti per la riduzione/esenzione.
D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), art. 218 e ss.
"si intende per: a) imballaggio: il prodotto...; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario...; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario..." (definizioni art. 218)
La disciplina degli imballaggi prevede specifiche definizioni e un regime speciale: gli imballaggi terziari (e i secondari ove non attivata la raccolta differenziata) non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta urbana e sono soggetti a regime di gestione a carico dei produttori/ utilizzatori.
Direttiva 94/62/CE (come modificata dalla Direttiva 2004/12/CE)
"la presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio..."; definizioni di "imballaggio", "imballaggio secondario", "imballaggio terziario" (art. 2-3)
La Corte richiama le definizioni comunitarie, poi recepite nella normativa nazionale, a fondamento della distinzione tra tipologie di imballaggio e della specialità del regime di gestione dei rifiuti da imballaggio.
D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), art. 21
Attribuiva ai Comuni la potestà regolamentare di assimilare rifiuti speciali agli urbani; tuttavia la giurisprudenza e la Corte precisano che tale potestà è limitata dalla specificità normativa degli imballaggi: alcuni tipi non sono assimilabili ex lege.
D.P.R. 158/1999, art. 3
Richiamato tra le norme rilevanti; la Corte non ha fatto una citazione testuale nel provvedimento ma lo menziona tra i riferimenti normativi relativi alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari quando non esista raccolta differenziata attivata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e quindi non sono soggetti al regime di privativa comunale: la parte variabile della TARI relativa a superfici in cui si producono tali rifiuti non si applica se è provata la produzione continuativa e prevalente e lo smaltimento conforme.
- L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione o la riduzione della TARI grava sul contribuente: deve dimostrare natura, continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali e l'avvenuto trattamento/consegna a soggetti autorizzati.
- La tariffa TARI è duplice: la parte fissa è dovuta integralmente per il semplice possesso/ detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti (finanzia i costi generali), mentre la parte variabile può essere esclusa o ridotta solo con prova dei rifiuti speciali non assimilabili e del loro corretto smaltimento.
- I regolamenti comunali che assimilino ex se imballaggi terziari (o secondari in assenza di raccolta) ai rifiuti urbani possono essere disapplicati dal giudice tributario nelle parti incompatibili con la normativa statale comunitaria.
- Se il giudice d'appello omette di valutare puntualmente l'idoneità della denuncia e le prove (prevalenza, continuità, modalità di smaltimento), la sentenza è soggetta a cassazione e rinvio per integrazione istruttoria e motivazionale.
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