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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06046/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, dell'accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della mancata opposizione del Procuratore Generale. Ritenuta regolare la rinuncia e la sua accettazione ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, il ruolo esattoriale e un avviso di accertamento emessi per il pagamento di euro 765,93 a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2008. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto del ricorso e poi dell'appello. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi contro la sentenza della CTR Sicilia, contestando la legittimità della pretesa e, in particolare, i vizi di notificazione della cartella e la mancata preventiva comunicazione dell'esito del controllo. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la parte ricorrente ha depositato memoria con rinuncia al ricorso, dichiarando di avere estinto il debito; le controparti hanno accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 600/1973

    La CTR ha richiamato la disciplina del controllo automatizzato della dichiarazione, osservando che in tale ipotesi non è prevista la preventiva comunicazione dell'esito del controllo richiamata dal terzo comma della disposizione.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto valida la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalle controparti, e ha dichiarato l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • Nel processo civile di legittimità, la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
  • Quando la pretesa fiscale deriva da controllo automatizzato della dichiarazione, non opera la preventiva comunicazione dell'esito del controllo prevista per altre ipotesi, secondo l'impostazione seguita dal giudice di merito richiamato nella decisione.
  • L'accettazione della rinuncia da parte dei resistenti e la mancata opposizione del pubblico ministero consentono di definire il giudizio senza esame dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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