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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22088/2021 del 02/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di addebito per il mancato corretto versamento dei contributi CUAF: la società aveva applicato aliquote contributive agevolate (art. 20, comma 1, D.L. n. 30/1974 conv. L. n. 114/1974) sostenendo che la riduzione spettava perché la maggioranza dei soci (compresi gli accomandanti) risultava iscritta alla gestione commercianti; contestazione sulla corretta identificazione dei soci da computare ai fini della riduzione (se contano solo i soci accomandatari titolari o anche gli accomandanti) e contestazione della quantificazione delle somme aggiuntive e della qualificazione dell'infrazione (evasione vs omissione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Hotel Vioz sas. Ha confermato la Corte d'appello di Trento che aveva escluso la riduzione dell'aliquota perché la norma riferisce la riduzione ai datori di lavoro 'commercianti' individuati secondo la L. n. 1397/1960 (soggetti con piena responsabilità economica e giuridica dell'impresa): ciò si identifica, per le s.a.s., con i soci accomandatari; gli accomandanti, non avendo la titolarità e il rischio economico, non sono computabili ai fini della maggioranza. Nella fattispecie solo uno dei due accomandatari era iscritto alla gestione commercianti da cui l'esclusione del beneficio dalla data della cancellazione. Sul secondo profilo, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio dell'evasione e il mancato riconoscimento della riduzione delle sanzioni: la società non ha dimostrato che i modelli DM10 contenessero elementi sufficienti a permettere all'INPS di rilevare l'errore e non ha effettuato l'integrale pagamento richiesto per ottenere la riduzione delle sanzioni. Condanna della ricorrente alle spese di lite (compensi professionali liquidati e ulteriori importi ai sensi del DPR n.115/2002).

Norme richiamate

  • D.L. 30/1974 conv. L. 114/1974, art. 20

    art. 20, comma 1, DL n. 30/1974

    La riduzione dell'aliquota CUAF è riservata ai datori di lavoro 'artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia' e va identificata richiamando le norme che definiscono i 'commercianti' (L. n. 1397/1960): il beneficio è collegato a soggetti che hanno la titolarità e il rischio economico dell'impresa (per le s.a.s. i soci accomandatari).

  • L. 1397/1960

    Definisce i commercianti (titolari/gestori, piena responsabilità, partecipazione materiale e continuativa): la Corte utilizza le lett. b) e c) per individuare i soci titolari dell'impresa cui si riferisce la riduzione (quindi gli accomandatari e non gli accomandanti).

  • L. 29 dicembre 1956, n. 1533

    Richiamata, insieme alla L. 1397/1960, come riferimento normativo per individuare le categorie di datori di lavoro beneficiarie delle riduzioni contributive (artigiani e commercianti).

  • L. n. 388

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla quantificazione delle somme aggiuntive; la Corte ha ritenuto infondata la lamentela e ha confermato l'applicazione del criterio dell'evasione per la determinazione delle sanzioni.

  • DPR n. 115/2002

    Richiamato ai fini delle conseguenze processuali e del versamento di ulteriori importi da parte del ricorrente in conseguenza dell'esito del giudizio e della data di proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La riduzione dell'aliquota CUAF prevista dall'art. 20 D.L. 30/1974 si applica solo ai datori di lavoro individuati secondo le norme che definiscono 'commercianti' (L. 1397/1960): occorre che i soggetti computati abbiano la titolarità e il rischio economico dell'impresa.
  • Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) rilevano, per l'accesso al beneficio, i soci accomandatari (responsabili illimitatamente e titolari), mentre gli accomandanti non vengono computati ai fini della maggioranza richiesta per l'agevolazione.
  • La cancellazione dalla gestione previdenziale di un socio titolare (es. accomandatario) interrompe il diritto della società a beneficiare dell'aliquota ridotta dalla data di efficacia della cancellazione.
  • Per ottenere riduzioni o attenuazioni delle sanzioni civili occorre adempiere ai presupposti previsti dalla legge: in presenza di incertezze normative la riduzione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi e premi controversi e alla prova documentale che giustifichi la minor gravità dell'illecito.
  • La qualificazione dell'infrazione tra 'omissione' e 'evasione' ha effetti sul calcolo delle sanzioni: il contribuente ha l'onere di fornire elementi specifici e autosufficienti (es. documentazione DM10) per dimostrare la minore gravità e ottenere il trattamento più favorevole.
  • In contenziosi contributivi la giurisprudenza tende a leggere la normativa agevolativa in funzione della ratio protettiva verso i piccoli imprenditori che realmente sopportano il rischio e la direzione dell'attività: la mera partecipazione societaria senza titolarità economica non è sufficiente.

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