Cassazione Civile, Sentenza n. 22188/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni corrispondenti alle retribuzioni maturate dal 1/9/1994 al 17/10/2010 a seguito dell'illegittima decadenza dall'impiego (provvedimento con decorrenza 30/8/1994 poi annullato dal Consiglio di Stato). Contestava la detrazione dai danni dei redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo (ideazione di campagne pubblicitarie) svolta nel periodo di allontanamento, chiedendo anche che l'aliunde perceptum fosse computato mese per mese o anno per anno, tenendo conto dei periodi di mancato o ridotto reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'attività autonoma svolta dal ricorrente è assolutamente incompatibile con il rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 3/1957 e dell'art. 44 L.R. Sardegna n.31/1998, per cui i proventi percepiti nel periodo di allontanamento vanno considerati aliunde perceptum e detrattili nella quantificazione del danno. Ha altresì ritenuto irrilevante la conoscenza dell'Amministrazione e ha escluso la necessità di un computo mese per mese, affermando che il danno è unico e complessivo e che questioni di diversa quantificazione non sono riconsiderabili in sede di legittimità; ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Individua ipotesi di incompatibilità assoluta per i pubblici dipendenti; la Corte l'ha applicata per dichiarare incompatibile l'attività autonoma svolta dal ricorrente durante il rapporto, rendendo i relativi proventi deducibili come aliunde perceptum.
art. 44 L.R. Sardegna n. 31/1998
Riproduce il divieto di svolgere attività commerciali, industriali o professionali per i dipendenti regionali; la Corte lo ha ritenuto fonte della incompatibilità assoluta richiamata nella vicenda.
art. 45 L.R. Sardegna n. 31/1998
Esclude l'applicabilità del divieto ai rapporti a tempo parziale entro i limiti indicati e prevede autorizzazione: la sentenza distingue i casi in cui tale deroga è applicabile (tempo parziale e autorizzazione) rispetto alla fattispecie del ricorrente.
art. 98 Cost.
Richiamato a fondamento costituzionale dell'obbligo di esclusività del pubblico impiego e della tutela dell'imparzialità; giustifica il regime di incompatibilità assoluta.
Norme civilistiche sul risarcimento del danno patrimoniale: la Corte ha affermato che il danno va quantificato deducendo gli aliunde perceptum, ma in modo complessivo.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto, nullità); la Corte ha valutato tali motivi e li ha ritenuti infondati o inammissibili.
art. 384 cod. proc. civ.; art. 111 Cost.
Citati a supporto del principio di economia e ragionevole durata del processo: la Corte ha rifiutato la richiesta di computo mese per mese in applicazione di tali princìpi e dell'art. 384 c.p.c.
art. 23, comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)
Norma processuale richiamata in relazione alla partecipazione del Pubblico Ministero che ha depositato conclusioni scritte; non incide sul merito sostanziale della decisione.
Massime di principio
- L'attività professionale o commerciale esercitata dal dipendente pubblico che rientri nelle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge è considerata incompatibilità assoluta: i redditi così prodotti, se conseguiti durante il periodo in cui il rapporto sarebbe dovuto sussistere, vengono qualificati come aliunde perceptum e detrarre dalla quantificazione del danno.
- La conoscenza o il consenso dell'amministrazione precedente all'adozione del provvedimento non sanano, di per sé, l'incompatibilità prevista dalla legge: il divieto tutela interessi pubblici indisponibili.
- Il danno patrimoniale da illegittima estromissione è unico e complessivo; il giudice può quantificarlo globalmente tenendo conto delle retribuzioni non percepite e dei proventi alternative (aliunde perceptum) da detrarre, senza obbligo di computo mese per mese salvo che ciò risulti necessario e ammissibile secondo le regole procedurali.
- In sede di cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione libera degli accertamenti di fatto e della quantificazione economica del danno: le doglianze che in sostanza chiedono un nuovo apprezzamento del merito quantitativo sono inammissibili.
- La deroga all'incompatibilità può essere prevista per rapporti a tempo parziale previa comunicazione e autorizzazione amministrativa (art.45 L.R.); in simili situazioni la compatibilità va valutata rispetto ai limiti normativi e alle autorizzazioni concesse.
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