Cassazione Civile, Sentenza n. 22187/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Sparti, dipendente comunale transitato al Consorzio (CO.IN.R.E.S.) il 13/2/2007, ha chiesto il 17/1/2011 di rientrare nei ruoli del Comune ai sensi dell'art. 19, comma 13, della L.R. Sicilia n. 9/2010. La richiesta fu respinta; Di Sparti impugnò la decisione sostenendo che la norma gli riconosceva il diritto al rientro e che risultava disponibile il posto in organico. In primo e secondo grado la domanda fu rigettata. In Cassazione ha censurato la Corte d'appello per avere ritenuto che la norma attribuisca solo una facoltà di richiesta e per avere ritenuto che non avesse provato la disponibilità del posto, nonché per avere ritenuto applicabili i vincoli di bilancio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 19, comma 13, L.R. n. 9/2010 conferisce al lavoratore la mera facoltà di chiedere il rientro nel comune di appartenenza e non un diritto soggettivo di riassunzione. Il rientro è subordinato alla disponibilità del posto nella pianta organica comunale e al rispetto dei vincoli finanziari e delle regole di contenimento della spesa pubblica (vincoli assunzionali e di bilancio). La Corte ha altresì rilevato che non risultano accordi tra Comune e Consorzio che impongano l'obbligo di riassunzione e che il contratto individuale del ricorrente non vincola il Comune. Infine ha considerato che il ricorrente non ha provato l'effettiva sussistenza di un posto disponibile.
Norme richiamate
L.R. Sicilia 8 aprile 2010 n. 9, art. 19 comma 13
Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.
La norma riconosce al lavoratore la facoltà di chiedere il rientro, ma non obbliga il Comune ad accoglierla; il rientro è subordinato alla disponibilità del posto nella pianta organica e ai vincoli finanziari e normativi.
Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), art. 2 comma 186 e comma 186-bis
sempre citata nel testo: "soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali ... con salvezza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto"
La legge statale ha previsto misure di soppressione di alcuni enti intermedi e la disciplina della ricollocazione del personale; tuttavia il comma 186-bis specifico sugli ATO demanda alle Regioni l'attribuzione delle funzioni e non impone automaticamente la riassunzione del personale da parte dei Comuni nella fattispecie degli ATO.
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte IV), artt. 200-201
Ha introdotto l'organizzazione del servizio rifiuti su ATO e l'obbligo di cooperazione tra enti locali; disciplina il trasferimento di funzioni agli ambiti ottimali, utile per ricostruire il quadro normativo di riferimento.
D.L. n. 112/2008, art. 76 comma 7 (normativa sui vincoli finanziari)
Indica limiti e vincoli di bilancio e assunzionali cui i Comuni devono attenersi; la Corte ha ritenuto che tali vincoli ostino al rientro automatico del personale se comportasse violazione dei parametri finanziari.
L.R. Sicilia n. 17/2004, art. 11 comma 12
Prevede la possibilità che convenzioni tra comuni e società d'ambito prevedano obblighi di riassunzione; nella fattispecie non risultando tale accordo tra le parti, la previsione non è applicabile.
Codice Civile, art. 1373
Principio che un patto contrattuale non può vincolare un soggetto terzo: il richiamo nel contratto individuale del ricorrente a norme o accordi non può essere opposto al Comune terzo.
Massime di principio
- La formulazione "può a richiesta tornare" riconosce una mera facoltà in capo al lavoratore di chiedere il rientro, non un diritto soggettivo automatico alla riassunzione.
- Il rientro è subordinato alla concreta disponibilità di un posto corrispondente nella pianta organica del Comune: il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza del posto disponibile.
- I vincoli finanziari e le limitazioni assunzionali (normativa statale e parametri di finanza pubblica) possono impedire il rientro anche se il lavoratore formula la richiesta.
- Un contratto individuale tra lavoratore e consorzio o clausole contrattuali interne non possono obbligare un Comune terzo ad assumere il lavoratore in assenza di un accordo formale tra Comune e consorzio.
- Se il servizio è stato effettivamente reinternalizzato dal Comune o si è verificata una successione giuridica degli enti nella gestione del servizio, la situazione può essere diversa e va valutata la disciplina della successione e degli obblighi assunzionali.
- Per aumentare le probabilità di successo in casi analoghi, il lavoratore deve produrre prova documentale chiara della esistenza del posto nella pianta organica (delibere non contrastate, organigrammi ufficiali) e dimostrare l'assenza di ostacoli finanziari o normativi al rientro.
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