Cassazione Civile, Sentenza n. 22081/2021 del 02/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Recupero di somme (euro 39.649,44 oltre aggiunte e interessi) per presunti ratei pensionistici indebitamente percepiti nel periodo febbraio 1990 - giugno 1995 a seguito dell'immissione di contributi falsi negli archivi INPS; in primo grado l'INPS ottenne un decreto ingiuntivo, la Corte d'appello di Torino revocò il decreto accogliendo il gravame e applicando una "sanatoria" favorevole (art.1, co.260, legge n.662/1996) escludendo inoltre il dolo del percettore in ragione di atti amministrativi dell'INPS (applicazione di una decurtazione di un quarto ai sensi della legge n.448/2001) e richiamando anche elementi del giudicato penale; l'INPS ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione relativa all'elemento soggettivo (dolo) e l'illegittima esclusione di indagine sul dolo per effetto di atti amministrativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per ulteriori accertamenti di fatto. La Corte ha stabilito che l'accertamento del dolo (dolus causam dans) è compito del giudice e non può essere precluso o sostituito da valutazioni o scelte amministrative dell'INPS (come l'applicazione della sanatoria o la decurtazione), né dall'erronea estensione dell'art.115 cod. proc. civ. a atti extraprocessuali; pertanto va riesaminata la questione del dolo e la corretta applicazione delle norme sulla sanatoria e sul recupero dell'indebito. Ha demandato alla Corte di rinvio la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 8, legge n. 448/2001
Riferita all'applicazione amministrativa di una decurtazione di un quarto come misura collegata a forme di sanatoria; la Corte ha rilevato che l'adozione di tale misura amministrativa non vincola il giudice nella valutazione del dolo del percettore.
art. 1, comma 260 e ss., legge n. 662/1996
Norma di "sanatoria" favorevole applicabile agli indebiti anteriori al 10/01/1996; la Corte d'appello l'aveva ritenuta applicabile ma la Cassazione ha precisato che l'eventuale applicabilità non esclude l'accertamento giudiziale del dolo.
art. 52, legge n. 88/1989
Norma richiamata in rapporto alle limitazioni della ripetibilità in materia previdenziale; la Corte indica che il dolo del percettore incide sulla possibilità di recupero incondizionato.
art. 13, legge n. 412/1991
Norma tra le discipline che limitano la ripetibilità degli indebiti previdenziali; la giurisprudenza richiede accertamento del dolo per escludere benefici di natura limitativa.
art. 2033 c.c.
Norma civile sulla ripetizione dell'indebito richiamata come base generale dell'azione di recupero; la sua applicazione è collegata alla valutazione dell'elemento soggettivo del percettore.
art. 115 cod. proc. civ.
Norma sul principio di non contestazione; la Corte ha censurato l'erronea estensione di questa norma dai giudici di merito per ritenere preclusa ogni indagine sul dolo a causa di atti amministrativi extraprocessuali dell'INPS.
art. 80, comma 3, R.D. n. 1422/1924 (richiamato dalla giurisprudenza)
Citato nella giurisprudenza come esempio di norme limitative della ripetibilità in cui rileva il dolo del percettore; la Corte richiama i principi consolidati sulla nozione di "dolus causam dans".
art. 6, comma 11-quater, d.l. n. 463/1983 (conv. in l. n. 638/1983)
Ulteriore richiamo normativo storico tra le norme sulla ripetibilità; usato per inquadrare la giurisprudenza sul dolo e sul recupero degli indebiti previdenziali.
Cass. n. 11498/1996 (giurisprudenza citata)
Precedente giurisprudenziale che definisce il "dolo causam dans" come dichiarazioni non conformi al vero o comportamenti posti in essere per indurre in errore l'ente erogatore; conferma che tale elemento soggettivo legittima il recupero incondizionato dell'indebito.
Massime di principio
- L'accertamento del dolo del percettore di prestazioni previdenziali (dolus causam dans) è un compito del giudice e va effettuato autonomamente in sede civile sulla base degli elementi di fatto e di prova relativi alla condotta dell'accipiens.
- Atti, decisioni o comportamenti amministrativi dell'ente previdenziale (es. applicazione di una sanatoria o decurtazioni) non vincolano il giudice civile e non possono, da soli, escludere l'indagine sul dolo del percettore.
- La mera esistenza di un provvedimento amministrativo favorevole al percettore o di un'applicazione della sanatoria non impedisce che il giudice accerti, sulla base delle prove, l'esistenza di comportamenti intenzionali volti a ingenerare errore nell'ente erogatore.
- Se il dolo del percettore è accertato in sede civile, l'ente può procedere al recupero incondizionato delle somme indebitamente percepite; in mancanza di dolo possono trovare applicazione limiti e rimedi di favore previsti dalla normativa sulla sanatoria.
- La prescrizione decennale dei crediti previdenziali può essere interrotta da atti di intimazione, dalla costituzione di parte civile e da altri atti interruttivi: la valutazione della decorrenza e della interruzione è rilevante per la recuperabilità delle somme.
- Un giudicato penale di proscioglimento o assoluzione non sempre preclude automaticamente l'accertamento del dolo in sede civile: occorre valutare l'identità di fatto e di questione tra i due giudizi e l'efficacia preclusiva del processo penale rispetto al procedimento civile.
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