Cassazione Civile, Sentenza n. 22189/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tinari impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il rigetto della sua domanda avanti al giudice del lavoro di Rieti per il pagamento di retribuzioni e accessori ritenuti non corrisposti in esecuzione di una precedente pronuncia del Consiglio di Stato (annullamento della destituzione e reintegro). In cassazione deduce due motivi principali: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 45 d.lgs. 80/1998 (trasfuso nell'art. 69 co.7 del T.U. sul pubblico impiego) e, dunque, errata determinazione della giurisdizione; sostiene che la lesione del diritto di credito sarebbe avvenuta negli anni 2000-2006 e non sarebbe preclusa dalla giurisdizione amministrativa antecedente; (ii) errata interpretazione della sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato (n.7034/2004) e delle norme sull'ottemperanza (art.33 co.4 L.1034/1971 e art.27 R.D. 1054/1924), con la tesi che il giudice dell'ottemperanza non avrebbe deciso definitivamente sulle somme richieste e che l'ottemperanza non escluderebbe il riesame innanzi al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la Corte territoriale aveva correttamente valutato che la sentenza del Consiglio di Stato n.7034/2004, nel giudizio di ottemperanza, aveva esaminato i conteggi prodotti dall'Amministrazione (rivalutazione, interessi, detrazioni) e aveva accertato l'avvenuta e completa ottemperanza al giudicato. Tale accertamento amministrativo è preclusivo (nei limiti dell'art.2909 c.c.) di un successivo riesame avanti al giudice ordinario in relazione allo stesso oggetto e nelle stesse parti già dedotte o logicamente deducibili dal giudicato amministrativo. Per questi motivi la domanda avanti al giudice ordinario per la condanna al pagamento delle somme è stata ritenuta preclusa. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.1 n.3 cod. proc. civ.
Norma che disciplina il motivo di cassazione per violazione di legge; utilizzata dal ricorrente come titolo formale del gravame in cassazione. La Corte la applica per vagliare le dedotte violazioni normative.
d.lgs. n. 80 del 1998, art. 45 (trasfuso nell'art. 69 c.7 del T.U. sul pubblico impiego)
Richiamata dal ricorrente in riferimento alla delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. La Corte osserva che la ricostruzione della giurisdizione è stata correttamente effettuata e che, comunque, l'accertamento del giudicato amministrativo è efficacemente verificabile dalla Corte di legittimità.
art. 33 c.4 L. n.1034/1971 (come modificato L. n.205/2000)
Norma richiamata dal ricorrente in tema di ottemperanza. La Corte valuta che, nei limiti dell'oggetto della pronuncia di ottemperanza, il Consiglio di Stato ha esaminato e deciso sui conteggi e sull'adempimento, per cui non resta materia pendente per il giudice ordinario.
art. 27 R.D. n. 1054 del 26/6/1924
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto con le norme sull'ottemperanza; la Corte non accoglie la tesi che tali norme consentano il riesame delle questioni già decise in sede di ottemperanza.
art. 112 c.3 C.P.A.
Norma sul potere del giudice dell'ottemperanza di emettere provvedimenti di condanna. Il ricorrente la invoca per sostenere la maggiore cognizione del giudice amministrativo; la Corte tuttavia sottolinea che il Consiglio di Stato, nell'ottemperanza, ha comunque valutato i conteggi e dichiarato l'ottemperanza completa.
art. 2909 cod. civ.
Principio del giudicato e dei suoi limiti: la sentenza che definisce una questione preclude il riesame della stessa tra le stesse parti. La Corte lo applica per affermare l'effetto preclusivo dell'accertamento di ottemperanza del giudice amministrativo rispetto alla domanda avanti al giudice ordinario.
Giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite e Cassazione)
es. Cass. S.U. n.27277/2011; Cass. S.U. n.16469/2006; Cass. S.U. 28.11.2007
Precedenti utilizzati per delimitare la portata della cognizione nel giudizio di ottemperanza e la possibilità, per la Corte di legittimità, di accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno. Confermano che il giudicato amministrativo preclude questioni già sottoposte alla cognizione del giudice speciale nei limiti indicati.
Massime di principio
- La pronuncia di ottemperanza del giudice amministrativo che accerta l'avvenuta e completa esecuzione del giudicato preclude il riesame della stessa materia davanti al giudice ordinario: la questione è preclusa nei limiti del giudicato e di quanto logicamente deducibile da esso.
- Quando il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, esamina e valuta i conteggi e dichiara l'ottemperanza completa, il ricorso successivo per le medesime somme avanti il giudice del lavoro è, di norma, improcedibile o precluso.
- La determinazione della giurisdizione (amministrativa vs ordinaria) può essere decisiva ma non impedisce alla Corte di legittimità di accertare d'ufficio l'esistenza e la portata del giudicato esterno.
- In situazioni simili conviene esperire o opporre tempestivamente il giudizio di ottemperanza davanti al giudice competente quando si contesta l'esecuzione di una sentenza amministrativa, poiché l'accertamento compiuto in quella sede ha effetti preclusivi.
- Se si ritiene che il giudice dell'ottemperanza non abbia effettivamente deciso una determinata questione, occorre dimostrare concretamente l'assenza di una pronuncia o che la questione sia sostanzialmente nuova e non logicamente deducibile dal giudicato amministrativo per poter ottenere tutela avanti al giudice ordinario.
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