Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30363/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di 342.098 euro (presunto profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta a carico degli amministratori). Il ricorso articolava tre censure: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per mancata e concretamente accertata connessione teleologica ex art. 12 lett. C) c.p.p. tra il reato fiscale contestato e il più grave reato associativo ascritto ad altri soggetti; (2) violazione degli artt. 8, 12 e 16 c.p.p. e dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, con la richiesta che, in mancanza di connessione, la competenza fosse attribuita al giudice di Bologna (luogo della sede/del domicilio fiscale del soggetto passivo); (3) vizio di motivazione sulla sussistenza del "periculum in mora" ai sensi degli artt. 125 e 321 c.p.p., ossia che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato perché fosse necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo (sequestro del denaro), limitandosi a considerazioni generiche sulla natura del reato e non valorizzando la documentata solidità patrimoniale della società.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e fondato il terzo. In sintesi: sul tema della competenza territoriale i giudici di legittimità hanno ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale del Riesame che aveva ravvisato una connessione teleologica tra il reato associativo (capo 1) e le condotte fiscali contestate (capo 41), anche in assenza di identità degli autori, purché emerga che il reato-fine sia strumentale al perseguimento degli scopi del sodalizio; quindi il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale è stato confermato. Sul profilo del periculum in mora, la Corte ha invece accolto il ricorso: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sentenza "Ellade") secondo cui, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca di profitti, il provvedimento deve motivare specificamente i rischi concreti che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo (dispersione, alienazione, deterioramento, mutamento patrimoniale non meramente ipotetico). Nel caso di specie la motivazione del Tribunale è stata ritenuta apodittica e non sufficiente, essendo le affermazioni sulla possibile dispersione del denaro generiche e non ancorate a elementi fattuali idonei a prevalere sulla dimostrata capienza patrimoniale della società. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza limitatamente alla motivazione sul periculum in mora e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, Sezione Riesame; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 12 lett. C) cod. proc. pen.

    Permette di radicare la competenza territoriale per connessione teleologica quando il reato-fine è funzionale al reato-mero; non è necessaria l'identità degli autori tra reato mezzo e reato fine, purché emerga la consapevolezza della finalizzazione della condotta al perseguimento degli scopi dell'associazione

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Disciplina l'effetto della connessione ai fini della competenza; utilizzato per spiegare lo spostamento della competenza a Milano in relazione alla connessione dedotta

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la sua applicazione richiede motivazione anche sul periculum in mora quando il bene è profitto del reato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio generale di motivazione degli atti giurisdizionali; invocato con l'art. 321 per contestare la carenza motivazionale del provvedimento cautelare

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; la Corte osserva che il carattere obbligatorio o facoltativo della confisca non esonera il giudice cautelare dall'onere di motivare il periculum in mora

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 2

    Tipicizza il reato di dichiarazione fraudolenta; dall'accertamento delle condotte fiscali si è dedotto il profitto oggetto di sequestro

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8

    Altro riferimento normativo ai reati tributari richiamato nel contesto delle contestazioni fiscali

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 18, commi 1 e 2

    Stabilisce i criteri di competenza per i reati tributari (luogo dell'accertamento e luogo del soggetto passivo); la difesa invocava il criterio del luogo del soggetto passivo (Bologna), mentre il giudice ha ritenuto rilevante anche il luogo dell'accertamento (Milano) nel quadro della connessione

Massime di principio

  • Sull'incompetenza territoriale per connessione teleologica: la mera mancata coincidenza degli autori tra reato "mezzo" e reato "fine" non esclude automaticamente la connessione; è necessario che emerga, anche dal complesso probatorio, la funzione strumentale del reato-fine rispetto agli scopi dell'associazione e la consapevolezza dell'autore della finalizzazione della sua condotta
  • Il giudizio sulla connessione richiede una valutazione concreta e motivata: non basta la trascrizione di frammenti o riferimenti generici; tuttavia, l'analisi complessiva degli atti e la ricostruzione degli sviluppi investigativi possono consentire al giudice di ritenere sussistente la connessione anche in presenza di diversi contesti territoriali
  • Per il sequestro preventivo di somme costituenti profitto del reato è obbligatorio motivare il "periculum in mora" con elementi concreti e attuali (es. rischi di dispersione, trasferimenti, alienazioni, cambiamenti nella compagine o nel management, situazioni di insolvenza previste) e non con affermazioni generiche sul carattere fraudolento dell'attività
  • La capacità patrimoniale attuale del soggetto interessato pesa a favore dell'esclusione del sequestro: la documentazione che dimostra adeguata capienza bancaria o patrimoniale deve essere valutata e, se significativa, richiede elementi probatori contrari per sostenere il rischio di dispersione
  • La qualificazione normativa della confisca come obbligatoria o facoltativa non autorizza automatismi: anche quando la confisca è prevista come obbligatoria, il giudice cautelare deve comunque spiegare perché è necessario anticipare l'effetto ablativo prima della decisione definitiva
  • Prassi difensiva consigliata: in caso di contestazione di competenza, documentare l'assenza di nessi teleologici e la mancanza di consapevolezza degli indagati rispetto agli scopi dell'associazione; in caso di contestazione del sequestro, produrre documentazione patrimoniale aggiornata e indizi concreti che smentiscano il rischio di dispersione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.