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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 496 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva richiesto il rimborso dell'imposta straordinaria versata per l'adesione allo scudo fiscale (D.L. n. 350/2001), sostenendo che i benefici dello scudo erano stati revocati dall'Amministrazione a seguito di avvisi di accertamento che avevano qualificato come fittizio il rimpatrio delle attività detenute all'estero, con conseguente doppia imposizione e indebito arricchimento dello Stato. L'Agenzia contestava la domanda per tardività (decadenza e prescrizione dell'istanza di rimborso) e sosteneva che il versamento fosse spontaneo e non ripetibile, nonché che non fossero state contestate violazioni penali o amministrative per gli anni coperti dallo scudo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia (omessa pronuncia) ma ha accolto il terzo motivo relativo alla decadenza: ha ritenuto applicabile la disciplina residuale del D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2, secondo cui la domanda di restituzione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui è sorto il presupposto per la restituzione. Poiché l'imposta era stata versata il 27 febbraio 2002 e l'istanza di rimborso è stata presentata il 16 gennaio 2013, la domanda è stata dichiarata tardiva. Di conseguenza la sentenza della C.T.R., che aveva riconosciuto il rimborso, è stata cassata e la causa decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Spese del merito compensate; spese di cassazione a carico del controricorrente (contribuente) liquidate in Euro 7.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 350 del 2001, artt. 12, 13, 14

    Disciplina lo 'scudo fiscale': dichiarazione riservata di rimpatrio e imposta sostitutiva con benefici premiali e limitazioni ai poteri di accertamento per i periodi coperti; la questione sull'efficacia sostanziale dello scudo era centrale nella controversia, ma la Corte di legittimità ha deciso sul profilo temporale della domanda di rimborso anziché sul merito dell'applicazione dello scudo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Norma residuale che stabilisce il termine biennale per la presentazione della domanda di restituzione dei tributi quando non vi sono disposizioni specifiche; applicata dalla Corte per dichiarare decaduta la richiesta di rimborso presentata oltre due anni dal versamento.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1

    Prevede termini per i rimborsi di versamenti diretti; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile al caso concreto, preferendo la disciplina residuale del D.Lgs. 546/1992.

  • Codice civile, art. 1415

    Riferimento fatto in motivazione dall'Agenzia per sostenere la tutela del terzo in buona fede in caso di simulazione; la Corte non ha però risolto la questione sul punto, poiché ha deciso per la decadenza dell'istanza di rimborso.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamato dalla C.T.R. in punto di principio di capacità contributiva e divieto di doppia imposizione; la Cassazione non ha affrontato il merito costituzionale in quanto ha deciso per la decadenza della domanda.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 384

    Art. 112 citato dall'Agenzia rispetto all'obbligo del giudice di pronunciare su tutte le questioni; la Corte ha rilevato che la pronuncia implicita sul tema della decadenza è sufficiente. L'art. 384 c.p.c. è stato richiamato per decidere la causa nel merito senza rinvio, essendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Base normativa dei motivi di cassazione sollevati dall'Agenzia (omessa pronuncia, violazione di norme tributarie e procedurali); la Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione delle norme sui termini di rimborso.

Massime di principio

  • Le domande di rimborso tributario sono soggette a termini perentori; in mancanza di disciplina specifica vale il termine biennale previsto dal D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 2, decorso dal pagamento dell'imposta o, se successivo, dal giorno in cui è sorto il presupposto della restituzione.
  • La tardività dell'istanza di rimborso comporta il rigetto della domanda anche se successivamente emergano elementi che avrebbero potuto far ritenere il pagamento indebito (es. accertamenti che dichiarino fittizio il rimpatrio), salvo che non sussistano norme che riconoscano un diverso termine o un rimedio straordinario.
  • Il pagamento volontario di imposte sostitutive può essere considerato non ripetibile salvo che sia dimostrata l'assenza di un'obbligazione giuridica: tuttavia la possibilità di ottenere la restituzione per indebito tributario esiste solo se esercitata nei termini di legge.
  • L'omessa pronuncia espressa su un'eccezione preliminare non sempre è vizio se la decisione contiene una statuizione implicita incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione; il vizio sussiste solo quando la pronuncia sia necessaria e completamente omessa.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

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