Ordinanza n. 56/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 34 del 17.12.2025 relativa al concorso per 2 posti per il profilo professionale di tecnico di laboratorio Arti Visive Area III allegato I del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca /Sezione Afam; 2) del verbale del 4.12.2025 della Commissione giudicatrice recante la revoca di 3 punti, attribuiti alla ricorrente con la graduatoria provvisoria, relativi alle certificazioni linguistiche; 3) della nota del 9.12.2025 a firma del responsabile del procedimento dell’Accademia di Belle Arti di Foggia con la quale la ricorrente è stata invitata ad esibire entro il successivo 15 dicembre le dichiarazioni di equipollenza dei titoli dichiarati; 4) del verbale del 16.12.2025 della Commissione giudicatrice recante l’approvazione della graduatoria finale con il posizionamento al terzo posto con punti 77 della ricorrente; 5) se ed in quanto lesivo dell’art. 8 punto C) del bando di concorso; per la condanna -dell’Amministrazione resistente a disporre la rettifica della graduatoria ed a collocare la ricorrente nella posizione legittimamente spettante al 2° posto con ogni provvedimento conseguente anche con riguardo all’assunzione; per il risarcimento dei danni connessi alla mancata assunzione ed alla percezione della retribuzione all’uopo prevista.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di un concorso per due posti di tecnico di laboratorio Arti Visive, con collocazione della ricorrente al terzo posto dopo la revoca di punti per certificazioni linguistiche
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo indeterminato, risultando prima nella graduatoria provvisoria con 82 punti. A seguito del reclamo di un altro concorrente, la Commissione giudicatrice, con verbale del 4 dicembre 2025, le ha revocato complessivamente 5 punti, di cui 3 relativi alla conoscenza delle lingue bulgara, inglese e francese, ritenendo che le dichiarazioni non indicassero un ente certificatore riconosciuto dal decreto dipartimentale MIUR n. 2813 del 21 novembre 2024. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della revoca dei punteggi, della richiesta di esibizione delle dichiarazioni di equipollenza e della graduatoria finale, chiedendo la sospensione degli atti, la rettifica della graduatoria con collocazione al secondo posto e l'assunzione, nonché il risarcimento dei danni connessi alla mancata assunzione e alla mancata percezione della retribuzione.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, osservando che la ricorrente aveva partecipato quale cittadina italiana di madrelingua bulgara e che, per tale ragione, la richiesta di una certificazione linguistica rilasciata da un ente accreditato appariva superflua quanto alla lingua bulgara. La riattribuzione di un punto per la conoscenza della lingua bulgara avrebbe portato il punteggio complessivo a 78, consentendo alla ricorrente di collocarsi al secondo posto, in posizione utile rispetto al bene della vita perseguito. È stata quindi sospesa l'efficacia degli atti impugnati. Il ricorso e gli allegati sono stati trasmessi al Presidente del TAR per l'individuazione della sezione competente, trattandosi di controversia relativa ad atti di un'istituzione accademica e quindi rientrante nella materia universitaria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il TAR ha accolto la domanda e sospeso l'efficacia degli atti impugnati.
decreto Dipartimentale MIUR n. 2813 del 21 novembre 2024
È stato richiamato dalla Commissione quale fonte del requisito relativo all'indicazione di un ente certificatore riconosciuto per le certificazioni linguistiche; il TAR ha ritenuto tale certificazione apparentemente superflua per la candidata madrelingua bulgara.
Massime di principio
- In sede cautelare, la richiesta di una certificazione linguistica proveniente da un ente accreditato può apparire superflua quando la candidata dimostri di essere cittadina italiana di madrelingua della lingua valutata, ove tale circostanza sia rilevante secondo la disciplina della selezione.
- Sussiste il periculum in mora quando la sottrazione di un punteggio determina l'esclusione del candidato dalla posizione utile per l'assunzione, mentre la riattribuzione anche di un solo punto consente il raggiungimento di tale posizione.
- La tutela cautelare può essere concessa mediante sospensione degli atti della procedura selettiva quando il ricalcolo provvisorio del punteggio colloca il ricorrente in posizione utile all'acquisizione del bene della vita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →