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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31744/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, che negli anni considerati aveva percepito redditi professionali inferiori a euro 5.000. Il giudice di merito aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che quel dato reddituale fosse indice della natura occasionale, e comunque non abituale, dell'attività, e rilevando l'assenza di prova, a carico dell'INPS, dell'abitualità della professione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: ha sostenuto che per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge quando l'attività sia svolta in modo abituale, mentre la soglia dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale; nel caso concreto, essendo pacifica l'attività di avvocato e non essendo contestato il requisito dell'abitualità, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il credito contributivo. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo e sull'insussistenza della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'INPS, ritenendo infondato il motivo di violazione di legge. Ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dallo svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale non coperta da contribuzione presso la cassa di categoria; la soglia reddituale di euro 5.000 è invece rilevante per qualificare il lavoro autonomo occasionale, ma non è di per sé decisiva quando l'attività abbia carattere abituale. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato il reddito inferiore a 5.000 euro come indice negativo di abitualità e aveva anche rilevato la mancanza di prova, da parte dell'INPS, dell'abitualità dell'attività; tale valutazione è stata ritenuta di merito e non censurabile come violazione di legge. Il ricorso incidentale dell'avvocato, relativo alla prescrizione del credito, è stato dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale ed è stato anche ritenuto infondato in base a precedenti richiamati. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    L'iscrizione alla Gestione separata per il professionista è collegata all'esercizio abituale dell'attività libera professionale non soggetta a contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    È richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina dell'obbligo contributivo; la Corte lo considera nel quadro dell'interpretazione autentica dell'obbligo di iscrizione per i professionisti.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    È indicato come interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995, nel senso che l'obbligo riguarda l'attività professionale abituale.

  • art. 21, comma 8, L. 247/2012

    È richiamato tra le norme invocate dall'INPS in tema di esercizio della professione forense e obblighi correlati.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003

    La Corte esclude che questa disposizione, relativa al lavoro autonomo occasionale, venga in rilievo quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto nel ricorso principale, ma la censura è ritenuta diretta contro una valutazione di merito e quindi non idonea a fondare violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato come norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Per il professionista iscritto a un albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge quando l'attività libero-professionale sia svolta con carattere di abitualità, anche se non in via esclusiva e anche se non produce redditi elevati.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 costituisce indice rilevante solo ai fini della qualificazione del lavoro autonomo occasionale; non è un criterio decisivo né autonomamente sufficiente a escludere l'obbligo contributivo quando l'attività sia abituale.
  • Nel giudizio sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, il requisito dell'abitualità va accertato in fatto mediante un insieme di elementi indiziari, nessuno dei quali ha valore univoco o dirimente di per sé.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire una valutazione di merito del giudice territoriale che abbia correttamente applicato i criteri normativi all'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale.
  • Quando il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale che investe questioni assorbite può restare assorbito, ferma la possibilità che la Corte ne rilevi comunque la manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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