Cassazione Penale, Sentenza n. 29677/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Spinelli era stato condannato per detenzione e spendita di banconote false (art.455 c.p.). Ha impugnato la sentenza articolando tre motivi: 1) nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello per omissione dell'avviso sulla facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa (richiamando artt.601 e 429 c.p.p. e presunta nullità generale ex art.178 lett. c) c.p.p.); 2) vizio nella motivazione e violazione di legge perché la condanna sarebbe fondata esclusivamente su un riconoscimento fotografico effettuato dal teste Scocciolini in sede di indagine preliminare, senza che lo stesso sia stato sentito in dibattimento né si sia instaurato il necessario contraddittorio con la difesa; richiesta di riqualificazione nel reato meno grave di cui all'art.457 c.p.; 3) censura del mancato riconoscimento della grossolanità del falso, che a suo dire risultava dalle dichiarazioni del medesimo teste che aveva percepito al tatto la falsità della banconota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva ancorato la prova della responsabilità e della non grossolanità soprattutto alle dichiarazioni predibattimentali e al riconoscimento fotografico resi da Scocciolini, il quale non risulta essere stato sentito in dibattimento né risultano nei verbali la formale acquisizione di tali atti probatori né il consenso della difesa al loro utilizzo. Tale utilizzazione ha violato il necessario contraddittorio e la regolarità probatoria. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. La questione relativa all'omissione dell'avviso sui programmi di giustizia riparativa è stata esaminata nei presupposti di applicabilità delle modifiche normative, ma il provvedimento è stato annullato per il vizio probatorio sopra indicato, che ha carattere assorbente.
Norme richiamate
art.455 c.p.
Norma che punisce la detenzione e la spendita di banconote false; è la fattispecie contestata all'imputato e su cui si è basata la condanna di merito.
art.62 n.4 c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello in parziale riforma della pronuncia di primo grado, con conseguente rideterminazione della pena.
art.457 c.p.
Fattispecie meno grave invocata dal ricorrente per la riqualificazione del fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario il nuovo giudizio di merito per riesaminare anche questioni probatorie che possono incidere su una eventuale diversa qualificazione.
art.601 c.p.p.
Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art.34 comma 1 lett. g) n.3), il decreto di citazione per il giudizio d'appello emesso dal 10 ottobre 2023 doveva contenere l'avviso sulla facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa (richiamando art.429 comma 1 lett. d-bis)). La Corte ha richiamato l'applicabilità di questa modifica ai provvedimenti emessi dopo la data indicata.
art.429 comma 1 lett. d-bis) c.p.p.
Prevede l'avviso relativo alla possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa; la sua omissione era oggetto di doglianza del ricorrente, e la Corte ha richiamato l'obbligo di darne conto nel decreto di citazione a seguito delle recenti modifiche normative.
art.178 lett. c) c.p.p.
Richiamata dall'imputato quale base della nullità generale per violazione del diritto di difesa connessa all'omissione dell'avviso; la Corte di Cassazione non ha deciso l'annullamento in base a questa nullità perché ha ritenuto assorbente il vizio probatorio evidenziato nel secondo motivo.
d.lgs. n.150 del 2022, art.34 comma 1 lett. g) n.3
Modifica normativa che ha imposto l'inclusione dell'avviso sui programmi di giustizia riparativa nel decreto di citazione per l'appello; la Corte ha verificato la decorrenza e l'applicabilità della norma ai procedimenti pendenti secondo le disposizioni transitorie richiamate.
d.lgs. n.150 del 2022, art.92 comma 2-bis (richiamato)
Richiamato in relazione all'applicazione temporale delle modifiche procedurali ai procedimenti pendenti, come previsto dalla normativa di dettaglio.
legge n.199 del 2022, art.5-novies e art.6
Norme citate nelle disposizioni transitorie che hanno fissato termini di efficacia delle modifiche procedurali (entrata in vigore e decorrenze), richiamate per stabilire l'applicabilità dell'obbligo di avviso nel decreto di citazione per l'appello.
Massime di principio
- Le prove rese in sede predibattimentale (es. riconoscimento fotografico) non possono, di regola, supplire alla mancata audizione del teste in dibattimento se la loro acquisizione formale non è stata operata davanti al giudice o senza il consenso espresso della difesa: l'utilizzo di tali dichiarazioni senza contraddittorio può invalidare la decisione di merito.
- Ogni riconoscimento fotografico o dichiarazione istruttoria che incida sulla responsabilità dell'imputato deve essere assoggettata al contraddittorio in dibattimento o formalmente acquisita con il consenso della difesa; in mancanza, il giudice di merito non può fondare esclusivamente su di essi la propria decisione.
- Le modifiche normative che introducono nuovi obblighi informativi (ad es. avviso sulla possibilità di accesso a programmi di giustizia riparativa nel decreto di citazione per l'appello) devono essere osservate a partire dalla decorrenza prevista dalle norme transitorie; la loro omissione può sollevare questioni sul diritto di difesa e sulla validità del provvedimento processuale.
- Quando in sede di appello la corte valorizza elementi di prova che non risultavano nella sentenza di primo grado, occorre verificare se tali elementi siano stati regolarmente acquisiti nel contraddittorio processuale; l'evocazione ex novo di dichiarazioni predibattimentali da parte del giudice d'appello può essere suscettibile di annullamento in Cassazione.
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva efficace consiste nel censurare tempestivamente l'uso di prove predibattimentali non acquisite in contraddittorio e, se del caso, chiedere l'annullamento con rinvio per nuovo esame, in quanto il nuovo giudizio potrà riesaminare la qualificazione del reato (es. art.455 vs art.457) alla luce di prove ammesse correttamente.
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