Sentenza n. 7320/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale di annullamento in autotutela dell’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile interessato da abusi edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava da incrementi planovolumetrici realizzati su un capannone di proprietà dell’appellante. Dopo l’ordine di demolizione del 26 aprile 2018, n. 3890, il proprietario presentava il 13 luglio 2018 un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001; il Comune accertava l’inottemperanza il 17 ottobre 2018. Seguivano l’acquisizione al patrimonio comunale, con provvedimento del 6 luglio 2020, n. 214, parzialmente annullata dal TAR per l’estensione dell’area acquisita, e un nuovo provvedimento di acquisizione del 22 ottobre 2020, n. 320, la cui impugnazione veniva respinta dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. Nel 2023 il proprietario chiedeva l’annullamento in autotutela dell’acquisizione, sostenendo che l’accertamento dell’inottemperanza fosse avvenuto prima della scadenza dei 90 giorni, termine che sarebbe stato sospeso prima dall’istanza di conformità e poi dalla sospensione cautelare dell’ordine di demolizione. Deduceva inoltre che i precedenti giudicati non avessero esaminato la legittimità dell’acquisizione sotto il profilo dei tempi e dei presupposti, sicché il Comune non poteva opporli come ragione sufficiente del diniego; censurava infine la sentenza di primo grado per avere frainteso le doglianze e omesso di pronunciarsi su di esse, in violazione dell’art. 112 c.p.c.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Consiglio di Stato ritiene decisiva la ragione concretamente opposta dal Comune: i plurimi giudicati tra le parti avevano consolidato l’acquisizione, dopo che i relativi provvedimenti avevano resistito al vaglio giurisdizionale. Pertanto il principio per cui il giudicato amministrativo copre il dedotto e non il deducibile non consente di riaprire in autotutela la contestazione su vizi che avrebbero potuto essere dedotti contro l’acquisizione. Anche la censura relativa alla mancata decorrenza del termine di 90 giorni non può essere recuperata mediante un’istanza di autotutela: avrebbe potuto essere fatta valere con l’impugnazione del provvedimento e non fonda un interesse del privato alla rimozione amministrativa di atti ormai consolidati. È inoltre rilevato che l’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura dichiarativa di un effetto traslativo prodotto per legge con il decorso del termine, sicché il ritiro dell’atto non eliminerebbe quell’effetto, ormai opponibile ai terzi anche per effetto della trascrizione. La doglianza di fraintendimento e infrapetizione non conduce quindi all’accoglimento dell’appello. L’appellante è condannato a rifondere al Comune € 3.000,00 oltre accessori; spese compensate nei rapporti con l’altro appellato.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Sul punto, va rilevato in contrario che il mancato decorso del termine di 90 giorni previsto dal più volte citato art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia avrebbe potuto a suo tempo costituire motivo di impugnazione contro il provvedimento di acquisizione.
La dedotta mancata scadenza del termine di 90 giorni avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando il provvedimento di acquisizione e non può essere recuperata attraverso una richiesta di annullamento d’ufficio di atti ormai consolidati.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Deve pertanto ritenersi che l’ipotetico ritiro in autotutela del provvedimento di acquisizione non varrebbe comunque a porre nel nulla un effetto traslativo ormai prodottosi, reso per giunta opponibile erga omnes con la trascrizione del provvedimento di acquisizione, come da nota prodotta nel giudizio di primo grado dall’amministrazione resistente.
L’acquisizione ha natura dichiarativa di un effetto traslativo prodotto per legge al verificarsi dei presupposti; il ritiro del provvedimento non eliminerebbe l’effetto già prodottosi e reso opponibile erga omnes mediante trascrizione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Sul punto, va rilevato in contrario che il mancato decorso del termine di 90 giorni previsto dal più volte citato art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia avrebbe potuto a suo tempo costituire motivo di impugnazione contro il provvedimento di acquisizione.
L’istanza di accertamento di conformità è menzionata quale circostanza che avrebbe sospeso il termine per ottemperare; la sentenza non enuncia una regola autonoma sull’art. 36, ma esclude che la relativa contestazione possa essere fatta valere successivamente mediante autotutela contro un’acquisizione ormai consolidata.
art. 112 c.p.c.
Le censure sono infondate.
La doglianza di infrapetizione non è accolta; il Collegio ritiene sufficiente e decisiva la consolidazione dell’acquisizione conseguente ai precedenti giudicati, che confuta gli assunti posti a fondamento dell’appello.
Massime di principio
- La richiesta al Comune di annullare d’ufficio un provvedimento lesivo non consente di recuperare censure che avrebbero potuto essere proposte con l’impugnazione dell’atto, quando questo si sia ormai consolidato anche per effetto dei giudicati intervenuti tra le parti.
- Quando il provvedimento di acquisizione previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 interviene a dichiarare un effetto traslativo già prodotto per legge con il decorso del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, il suo eventuale ritiro in autotutela non elimina l’effetto traslativo già verificatosi; la trascrizione rende inoltre l’acquisizione opponibile erga omnes.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →