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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29475/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo, dei soci illimitatamente responsabili e di altri soggetti collegati, su istanza della società proprietaria di un'azienda alberghiera data in affitto, che vantava un credito per canoni scaduti, in parte già oggetto di sentenza passata in giudicato. In appello i soccombenti avevano contestato, tra l'altro, il modo in cui era stato quantificato l'indebitamento complessivo ai fini del superamento della soglia di fallibilità: sostenevano che dai canoni dovuti per la quarta e quinta annualità dovesse essere detratta la quota relativa all'inutilizzabilità di due camere dell'albergo, richiamando un precedente giudicato che avrebbe già riconosciuto tale riduzione per le annualità precedenti. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente letto il motivo di reclamo; 2) violazione degli artt. 116, 324 c.p.c. e 2909 c.c. per non avere riconosciuto l'efficacia del giudicato sulla riduzione del canone; 3) omessa o apparente motivazione ex art. 132 c.p.c. per non avere esaminato la sentenza prodotta e le risultanze probatorie; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere considerato la prova documentale dell'inutilizzabilità delle camere e la conseguente riduzione del canone; 5) nullità della sentenza di fallimento per asserita illegittimità della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe acquisito documenti fuori dai limiti dell'incarico. La Suprema Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché dirette, in sostanza, a contestare il superamento della soglia di fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., senza però scalfire l'accertamento decisivo della corte d'appello: i ricorrenti non avevano provato, come era loro onere, il mancato superamento congiunto di tutti i requisiti di esonero dal fallimento. Inoltre, anche a voler detrarre gli importi indicati dai ricorrenti per i canoni asseritamente riducibili o per l'IVA, il residuo indebitamento sarebbe comunque rimasto superiore alla soglia legale; perciò le questioni sollevate sono state considerate prive di decisività. La Corte ha aggiunto che, quando si contesti la soglia di fallibilità, il giudice può compiere una valutazione incidentale dei debiti contestati senza pregiudicare l'eventuale giudizio sul loro accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, anche quelle sulla pretesa riduzione dei canoni e sulla consulenza tecnica, fossero prive di decisività rispetto alla ratio della decisione impugnata, perché il debito residuo rimaneva comunque superiore alla soglia di fallibilità e, soprattutto, i ricorrenti non avevano assolto l'onere di provare i requisiti di non fallibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore della resistente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per contestare l'ampiezza e la specificità dei motivi di reclamo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione della prova da parte del giudice

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del giudicato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia vincolante del giudicato sostanziale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa o apparente motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di disponibilità e valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per riparto dell'onere della prova, posto a carico del debitore che invochi la non fallibilità

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 198 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 15 l. fall.

    richiamato nel motivo relativo alla dichiarazione di fallimento

  • art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.

    norma centrale: disciplina la soglia di fallibilità e il superamento del limite di indebitamento rilevante ai fini dell'esonero dal fallimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e il deposito delle conclusioni scritte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • Cass. 625/2016

    richiamata per affermare che l'onere di provare i requisiti di non fallibilità grava sul debitore

  • Cass. 24721/2015

    richiamata per il medesimo principio sull'onere probatorio del debitore

  • Cass. 601/2017

    richiamata per il principio secondo cui, ai fini della verifica della soglia di fallibilità, i debiti contestati non vanno automaticamente esclusi ma valutati incidenter tantum

  • Cass. 24007/2017

    richiamata per affermare la tardività delle deduzioni contenute nella memoria

Massime di principio

  • Nel giudizio volto a verificare la fallibilità dell'imprenditore, l'onere di provare congiuntamente tutti i requisiti di esenzione dal fallimento grava sul debitore che invochi la non fallibilità.
  • Le censure rivolte alla quantificazione di singole poste debitorie sono inammissibili se, anche accogliendole, il debito residuo resterebbe comunque sopra la soglia legale di fallibilità, difettando così la decisività del motivo.
  • Ai fini del superamento della soglia di fallibilità, il giudice può effettuare una valutazione incidentale dei debiti contestati senza che ciò pregiudichi l'eventuale successivo giudizio autonomo sul loro accertamento.
  • Il ricorrente per cassazione deve confrontarsi con la ratio decisoria effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sull'insussistenza della prova dei requisiti di esonero, la sola contestazione del calcolo dell'indebitamento non è sufficiente.
  • La dedotta illegittimità della consulenza tecnica è priva di rilievo decisivo se il vizio denunciato non incide sull'esito finale, perché l'indebitamento accertato resta comunque superiore alla soglia normativa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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