Ordinanza n. 8/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - annullamento del provvedimento -OMISSIS-, con il quale è stata ordinata la restituzione di € 82.620,00, oltre interessi legali, precedentemente concessi come anticipo delle spese legali sostenute in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- del Tribunale di Genova ed ai successivi gradi del giudizio, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, nessuno escluso e, in particolare, occorrendo, dei non conosciuti pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato 5 agosto 2015 e 3 dicembre 2021 e dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova 28 febbraio 2022; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati d-OMISSIS-: - l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l'istanza di tutela legale 2 dicembre 2014; C) per quanto concerne la separata istanza cautelare del 12.12.2025 è stata chiesta per la sospensione interinale degli atti impugnati e del sollecito al rimborso del 27.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che ha ordinato la restituzione di 82.620 euro, oltre interessi legali, già concessi come anticipo per spese legali, e diniego dell'istanza di tutela legale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno gli ha ordinato di restituire la somma di 82.620 euro, oltre interessi legali, precedentemente concessa come anticipo per spese legali sostenute in relazione a un procedimento penale e ai successivi gradi di giudizio. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di rigetto dell'istanza di tutela legale presentata il 2 dicembre 2014. È stata inoltre chiesta la sospensione interinale degli atti impugnati e del sollecito al rimborso del 27 novembre 2025. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Liguria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza, ritenendo corretta l'applicazione del criterio del luogo di esplicazione degli effetti dell'atto impugnato, individuato nella residenza del ricorrente a Genova. Ha tuttavia respinto la domanda cautelare perché gli atti impugnati e il sollecito di pagamento, allo stato, costituiscono soltanto un invito al pagamento e non comportano l'avvio di una procedura di esecuzione coattiva. Manca quindi il periculum in mora, cioè il presupposto del danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare. La causa è stata confermata per l'udienza di merito già fissata al 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora necessario per concedere la sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La competenza territoriale del TAR può essere individuata in base al luogo in cui si esplicano gli effetti dell'atto impugnato, quando tali effetti incidono direttamente sulla posizione di un ricorrente residente in quel territorio.
- La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile; tale presupposto non ricorre quando l'atto impugnato si limita a formulare un invito al pagamento senza determinare l'avvio di un procedimento di esecuzione coattiva.
- La mera richiesta o sollecitazione di pagamento, in assenza di iniziative esecutive coattive, non è di per sé sufficiente a dimostrare il periculum in mora ai fini della sospensione cautelare.
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