Sentenza del 09/10/2020 n. 21773 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione per revocazione avverso la sentenza n.234/2011 che aveva confermato l'accertamento ai sensi del DPR n.600/1973, art.39 comma 2, fondato sull'inattendibilita' delle scritture contabili del contribuente per l'anno 1996 (costi per operazioni soggettivamente inesistenti e costo del venduto superiore ai ricavi). Il ricorrente deduceva conflitto di giudicati con precedenti sentenze su 1995-1997 passate in giudicato e, in subordine, chiedeva la sospensione del termine per ricorrere in cassazione; invocava inoltre il fatto notorio delle perdite per il settore carne bovina dovute al morbo della "mucca pazza".
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: a) la prova del contrasto tra giudicati deve essere data mediante produzione della sentenza in contrasto corredata dell'attestazione del passaggio in giudicato; la mancata acquisizione del fascicolo invocato non incide sul decisum perché la produzione documentale era indispensabile; b) il richiamo al fatto notorio e' inammissibile in sede di legittimita' ove il giudice non abbia fondato la decisione sul notorio (la mancata utilizzazione del notorio e' questione di merito non sindacabile in Cassazione); c) la sospensione del termine per Cassazione ex art.398 c.p.c. e' rimessa al potere discrezionale del giudice della revocazione e la sua negazione non costituisce vizio di legittimità; d) parti dei motivi erano tardivi rispetto alla sentenza del 2011. Condanna del ricorrente alle spese e rilievo sul pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2
DPR n.600/1973 art.39, c.2
Norma alla base dell'accertamento fiscale per inattendibilita' delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento confermato dai giudici di merito in presenza di rilevazioni della polizia tributaria e di incongruenze contabili (costi inesistenti, costo del venduto superiore ai ricavi).
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 395, nn. 4 e 5
D.Lgs. n.546/1992 art.395, nn.4-5
Regole sul giudizio di revocazione: l'art.395 n.5 invocato per contrasto di giudicati richiede prova del giudicato esterno (sentenza con attestazione di passaggio in giudicato); l'art.395 n.4 (fatto notorio) non giustifica la revocazione se il giudice non ha effettivamente fondato la decisione sul notorio.
Codice di procedura civile, articolo 398, comma 4
Prevede la possibilita' di sospendere il termine per ricorrere in cassazione quando il giudice della revocazione ritenga non manifestamente infondata la domanda; la Corte ha ricordato che la concessione e' discrezionale e la negazione non e' sindacabile in sede di legittimità.
Codice di procedura civile, articolo 115, comma 2
Attribuisce al giudice una mera facoltà di avvalersi del fatto notorio; l'omessa applicazione del notorio, se non posta a base della decisione, rileva come valutazione di merito e non come vizio di legittimità.
Codice di procedura civile, articolo 360, nn. 3 e 4
Norme invocate in riferimento alla via impugnatoria: la Corte richiama che certi vizi di motivazione o omissioni possono essere dedotti con ricorso per cassazione ma non giustificano la revocazione quando manca la prova necessaria (es. produzione della sentenza passata in giudicato).
Codice civile, articolo 2697
Regola l'onere della prova; la Corte ha applicato il principio che chi deduce il contrasto di giudicati deve provare il fatto (produzione della sentenza definitiva).
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater
DPR n.115/2002 art.13, c.1-quater (introdotto L. n.228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione per contrasto di giudicati (art.395 n.5) richiede la produzione della sentenza in contrasto munita dell'attestazione del passaggio in giudicato: senza questa prova la domanda e' inammissibile.
- L'invocazione del fatto notorio (art.115 c.p.c.) e' facoltativa per il giudice; se il giudice non si e' avvalso del notorio la sua mancata applicazione costituisce valutazione di merito non sindacabile in Cassazione e non giustifica la revocazione.
- La richiesta di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione (art.398 c.p.c., comma 4) e' di natura discrezionale: la negazione non costituisce vizio di legittimità oggetto di cassazione.
- Il mezzo di revocazione non puo' essere usato per far emergere elementi probatori non prodotti nel relativo tempo processuale; chi invoca il contrasto di giudicati ha l'onere di produrre le sentenze definitive che lo comprovino.
- Questioni relative all' attendibilità della contabilità e agli accertamenti fondati su riscontri da terzi sono valutazioni di merito dei giudici tributari e, se adeguatamente motivate, difficilmente sovvertibili in cassazione salvo questioni di diritto.
- La tempestività dell'impugnazione e il corretto utilizzo dei rimedi (appello, revocazione, cassazione) sono procedimentalmente essenziali: motivi tardivi rispetto a pronunce antecedenti sono inammissibili.
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