Cassazione Civile, Ordinanza n. 31445/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto: alcuni debitori opponevano l'atto di precetto notificato da un istituto bancario per il pagamento di una somma rilevante, fondata su un atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria. Il tribunale respingeva l'opposizione, ma la corte d'appello riformava la decisione e dichiarava il difetto del diritto di procedere a esecuzione forzata. In cassazione, la società cessionaria del credito, quale mandataria della cessionaria, deduceva nullità della sentenza d'appello ex artt. 132 e 156 c.p.c. per omessa pronuncia/riferimento ad una parte ritualmente costituita: la sentenza impugnata non menzionava in alcuna sua parte la cessionaria né dava conto delle sue difese, con conseguente incertezza assoluta sui soggetti cui la decisione si riferiva. La banca resisteva e proponeva ricorso incidentale, rimasto assorbito; i debitori originari e il terzo acquirente degli immobili ipotecati non svolgevano difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di nullità della sentenza d'appello per mancata indicazione e considerazione di una parte costituita, con conseguente impossibilità di individuare con certezza i soggetti destinatari della decisione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
L'omessa considerazione di una parte nel contenuto essenziale della sentenza integra un vizio di nullità quando determina incertezza assoluta sui destinatari della decisione.
art. 156 c.p.c.
La nullità del provvedimento è affermata quando il vizio non consente di ricavare con chiarezza la riferibilità della sentenza alle parti del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato è stato qualificato come nullità della sentenza o del procedimento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza.
art. 1988 c.c.
Richiamato nel precedente grado per l'onere probatorio gravante sul debitore che contesti la ricognizione di debito.
art. 287 c.p.c.
La mera inesatta indicazione di una parte è emendabile come errore materiale solo se dal contesto della sentenza l'identità delle parti risulti comunque chiara.
art. 288 c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 287 c.p.c., per distinguere l'errore materiale dalla nullità della sentenza.
art. 101 c.p.c.
Il difetto di certezza sui soggetti della decisione è collegato alla regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 111 c.p.c.
Richiamato con riferimento all'intervento della cessionaria del credito quale avente causa nel processo.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di una parte nella sentenza non determina di per sé la nullità: occorre verificare se dal complesso del provvedimento sia comunque desumibile con sufficiente chiarezza la partecipazione della parte al giudizio e la sua esatta identificazione.
- Quando la sentenza, in epigrafe, nella ricostruzione del fatto, nella motivazione e nel dispositivo, non consente di individuare la parte costituita omessa, si verifica una nullità del provvedimento per assoluta incertezza sui soggetti cui la decisione è riferita.
- L'errore materiale nell'indicazione delle parti è emendabile solo se non incide sulla intelligibilità complessiva della sentenza; se invece impedisce di comprendere a chi la pronuncia si riferisca, non è correggibile con i rimedi di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.
- L'accoglimento del motivo che colpisce la validità formale della sentenza assorbe le ulteriori censure di merito o del ricorso incidentale, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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