Cassazione Penale, Sentenza n. 4860/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che confermava la condanna per truffa in danno di compagnia assicurativa: Curci deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa concessione del termine a difesa al nuovo difensore nominato quattro giorni prima dell'udienza del 25/02/2019; Aquino Ocampo contestava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. Quanto a Curci, il motivo relativo alla mancata concessione del termine a difesa è stato ritenuto privo di interesse poiché nell'udienza contestata non si svolse alcuna attività rilevante (solo la rinuncia al teste del PM) e non è stato prospettato in cosa l'audizione del teste avrebbe potuto favorire la difesa. Quanto ad Aquino Ocampo, la Corte ha escluso la rilevanza di una diversa lettura degli elementi di prova in sede di legittimità, ritenendo i giudici di merito aver ricostruito correttamente la falsità del sinistro e la partecipazione dell'imputata sulla base di plurimi elementi (inclusa la chiamata in correità del Guarnero, precedenti danni al veicolo e il movente di evitare il risarcimento). Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod.proc.pen.).
Norme richiamate
art. 173-bis disp.att. cod.proc.pen.
Usato per il riassunto dei motivi in sede di ricorso per cassazione; indicazione procedurale che i motivi sono stati sintetizzati ai sensi della disposizione.
art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen.
Richiamato come fondamento dei motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e non tali da giustificare il sindacato di legittimità.
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati; la Corte l'ha applicata per respingere entrambe le impugnazioni.
art. 616 cod.proc.pen.
Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in €3.000 per ciascun ricorrente in base ai profili di colpa emersi dal ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione in sede di legittimità non riesamina liberamente la valutazione critica delle prove: le deduzioni che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili a meno che non sia dimostrata una specifica violazione di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
- La sostituzione del difensore pochi giorni prima dell'udienza non comporta automaticamente nullità o pregiudizio: il ricorrente deve dimostrare l'effettivo pregiudizio difensivo, ossia che nell'udienza si sono svolte attività rilevanti di cui il nuovo difensore non ha potuto farsi carico e che tale impedimento ha inciso sull'esito.
- Per contestare la motivazione dei giudici di merito occorre indicare con precisione i punti di contraddizione o illogicità e mostrare come essi abbiano inciso sull'accertamento dei fatti; argomentazioni generiche o mere alternative interpretative non sono sufficienti in Cassazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su plurimi elementi di prova convergenti (testimonianze, documenti, elementi fattuali e motivi di vantaggio per l'imputato), è più difficile ottenere l'annullamento in Cassazione, salvo che non emerga un errore giuridico o logico significativo nella motivazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia, se il ricorso è manifestamente infondato, non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi fondamentale valutare preventivamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione.
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