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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5408 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI - Attività agricola - Regime fiscale di "esonero" agevolato - Presupposti - Onere probatorio del soggetto che intenda avvalersene - Adempimenti del cessionario dei prodotti agricoli.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava l’utilizzo di autofatture con applicazione del regime IVA di esonero agricolo nei confronti di produttori agricoli non soci, senza che fosse stata preventivamente verificata o documentata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo l’Agenzia, chi invoca il regime agevolato deve provare i relativi presupposti; il cessionario che acquista senza fattura, se intende applicare l’esonero, deve regolarizzare l’operazione secondo l’art. 6, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 471 del 1997, applicando altrimenti il regime IVA ordinario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha accolto quello dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR Abruzzo, che aveva ritenuto corrette le autofatture del Consorzio, e ha rinviato la causa alla CTR per verificare se il Consorzio avesse effettivamente dimostrato, per ciascuna operazione, la sussistenza dei requisiti del regime di esonero e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 34, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972

    Regime di esonero dal versamento dell’IVA per determinati produttori agricoli, in ragione del volume d’affari e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

    La disposizione configura uno speciale regime di esenzione o agevolazione. Chi intende avvalersene deve dimostrare sia i presupposti economici sia quelli giuridici, compresa la natura di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.

  • Art. 6, commi 8 e 9, d.lgs. n. 471 del 1997

    Obblighi di regolarizzazione del cessionario in caso di mancata o irregolare emissione della fattura.

    Il cessionario che acquista prodotti senza fattura deve regolarizzare l’operazione. Se intende applicare il regime di esonero, deve dimostrare che ne ricorrono i presupposti; in mancanza, deve applicare il regime IVA ordinario e versare la relativa imposta.

  • Art. 2697 c.c.

    Onere della prova a carico di chi intende far valere un diritto.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto all’agevolazione grava sul contribuente o, nel caso esaminato, sul cessionario che pretende di applicare il regime di esonero nelle autofatture.

  • Art. 2135 c.c.

    Definizione civilistica di imprenditore agricolo.

    La qualifica di impresa agricola costituisce uno dei presupposti giuridici da dimostrare per accedere al regime IVA agevolato previsto per i produttori agricoli.

Massime di principio

  • Le agevolazioni e i regimi speciali di esenzione IVA non si presumono: chi li invoca deve dimostrare concretamente tutti i requisiti richiesti dalla legge.
  • Il cessionario non può applicare automaticamente il regime di esonero nelle autofatture solo perché il cedente svolge apparentemente attività agricola; deve acquisire e conservare documentazione idonea a provare i requisiti soggettivi ed economici del cedente.
  • Quando il cedente non emette fattura, il cessionario deve procedere alla regolarizzazione prevista dalla legge. Se non è provato il diritto all’esonero, deve applicare l’IVA ordinaria.
  • In caso di contestazione, l’amministrazione finanziaria non è tenuta a ricostruire autonomamente, per ogni cedente, la sussistenza dei requisiti dell’agevolazione: l’onere probatorio grava sul soggetto che ha applicato il regime speciale.
  • La sentenza di cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva debenza dell’imposta: impone al giudice di rinvio una nuova valutazione della documentazione e della prova relativa ai requisiti dell’esonero.

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