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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33800/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla mancata traduzione e partecipazione dell'imputato detenuto per altra causa. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati previsti dagli artt. 337 e 495 c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, con il quale si denunciava la violazione di legge per la mancata partecipazione dell'imputato al processo, nonostante fosse detenuto per altra causa. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la condizione detentiva non risultava nota al giudice procedente né gli era stata comunicata; le notificazioni erano state regolarmente eseguite presso il domicilio eletto. Il giudice non è tenuto a svolgere ricerche per verificare l'eventuale detenzione dell'imputato e può utilizzare il domicilio dichiarato o eletto quando lo stato detentivo per altra causa non risulti dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.

  • art. 148 c.p.p.

    La sentenza richiama la disciplina delle notificazioni all'imputato detenuto, secondo cui la notifica deve essere effettuata nel luogo di detenzione quando lo stato detentivo risulti dagli atti.

  • Sezioni Unite, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869

    Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione anche se è stato dichiarato o eletto domicilio; per il detenuto per altra causa, tale disciplina opera quando lo stato di detenzione risulta dagli atti. Il giudice non è tenuto a effettuare ricerche per accertare la collocazione dell'imputato.

Massime di principio

  • Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, quando lo stato detentivo risulti dagli atti del procedimento.
  • Quando l'imputato è detenuto per altra causa, il giudice procedente non è tenuto a svolgere autonome ricerche per accertare la detenzione; se tale condizione non risulta dagli atti e non è stata comunicata, è legittimo procedere alle notificazioni presso il domicilio dichiarato o eletto.
  • La mancata traduzione dell'imputato detenuto per altra causa non determina violazione delle garanzie partecipative quando il giudice non conosceva e non poteva desumere dagli atti lo stato detentivo e le notificazioni sono state regolarmente eseguite presso il domicilio eletto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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