Sentenza n. 1134/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 534/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 21/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale ordinario di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del Ministero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 534/2024, emesso dal Tribunale di Rimini il 21 novembre 2024 e munito di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. dal 24 dicembre 2024. Il decreto era stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con termine di sessanta giorni per gli adempimenti sostitutivi decorrente dall’istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il TAR ha accolto la domanda ordinando all’amministrazione di eseguire il titolo giudiziale e predisponendo il commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
art. 647 c.p.c.
È richiamato quale fondamento del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile, presupposto per la sua esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione pubblica, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione.
- La persistente mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di un decreto ingiuntivo esecutivo legittima il giudice amministrativo dell’ottemperanza a ordinare l’adempimento entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte creditrice in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato.
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