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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22958/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/09/2021 che aveva rigettato l'appello cautelare contro il precedente provvedimento del 29/07/2021, con cui era stata respinta la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari. La ricorrente deduce vizi di motivazione sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa e l'omessa o errata valutazione dell'attenuazione delle esigenze cautelari (si sarebbe, in particolare, verificato un mutamento delle esigenze cautelari, anche per fatti come un presunto malore) senza che ciò sia stato preso in considerazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., essendo le doglianze meramente reiterative di censure già correttamente respinte dal Tribunale. Il giudice ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, anche perché coerenti con la denuncia e con gli elementi già alla base dell'ordinanza coercitiva originaria. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha osservato che il rispetto delle prescrizioni non è indice di minor pericolosità e ha valorizzato la persistente incapacità di autocontrollo dell'imputata, riscontrabile anche durante il dibattimento, con conseguente conferma del pericolo di recidiva. Il verbale di dibattimento smentisce la giustificazione del malore addotta in ricorso. Per l'inammissibilità totale del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata come norma procedurale sulla forma di svolgimento del procedimento; il giudice segnala che si è proceduto secondo la disciplina eccezionale prevista dalla normativa citata

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorso doveva contenere la specificità richiesta dalla norma; la Corte rileva che le censure sono meramente reiterative e quindi non superano il requisito di ammissibilità

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La norma impone criteri di specificità per i motivi riassunti in Cassazione; il giudice ha ritenuto che il motivo non soddisfacesse tali requisiti essendo riproposizione di doglianze già trattate

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento di somme a titolo di sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile per colpa; il giudice ha applicato tale sanzione ritenendo significativa la colpa della ricorrente

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)

    Richiamata a sostegno della possibilità di irrogare sanzioni per ricorsi che determinano l'inammissibilità per colpa; usata come precedente giurisprudenziale per giustificare la sanzione

Massime di principio

  • I ricorsi contro provvedimenti cautelari devono esporre motivi nuovi e specifici: argomentazioni meramente reiterative di censure già respinte dal giudice precedente sono inammissibili
  • La mera osservanza delle prescrizioni della misura cautelare non prova di per sé una diminuzione della pericolosità sociale o del rischio di recidiva
  • Le dichiarazioni della persona offesa rese in dibattimento hanno rilievo probatorio e possono essere ritenute attendibili se risultano coerenti con la denuncia e con altri elementi istruttori
  • Per ottenere la revoca o la modifica di una misura cautelare è necessario dimostrare fatti nuovi, documentati e non considerati in precedenza (es. cambiamenti concreti delle condizioni personali o prova medica documentata in caso di stato di salute)
  • Le giustificazioni immotivate o non documentate (es. invocare un 'malore' senza documentazione medica) difficilmente convinceranno il giudice e possono essere inefficaci ai fini della modifica della misura
  • Il ricorrente rischia la condanna al pagamento delle spese e una sanzione pecuniaria se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa: evitare impugnazioni manifestamente prive di specificità o temerarie
  • Nel preparare un appello cautelare è strategico confrontarsi direttamente con le ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato e produrre prove nuove e precise che realmente incidano sulla valutazione del rischio cautelare

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