Sentenza n. 785/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Novara D.ssa Boido n. 119/2025 pubblicata in data 08/05/2025, nell’ambito del procedimento R.G. 893/2024, notificata in data 9/05/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente, sig.ra Di Bari, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, ed in particolare: Euro 500,00 per l' anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condanna Il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla docente il diritto a 500 euro per l'anno scolastico 2021/2022 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro per l'anno scolastico 2021/2022 e condannato il Ministero a provvedere. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento della somma riconosciuta. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. La sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'esecuzione, notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, ed era passata in giudicato. Inoltre, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, il TAR le ha ordinato di pagare alla ricorrente la somma riconosciuta entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Ha fondato la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
art. 1 l. 107/2015
È il fondamento legislativo del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione soccombente, è prodotto in copia conforme ai fini esecutivi e l'amministrazione non ne ha dato esecuzione.
- Per l'esecuzione coattiva di una condanna pecuniaria a carico di un'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere agli adempimenti necessari.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso autonomo ulteriore rispetto alla retribuzione percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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