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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-389/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 febbraio 2022. — CJ contro Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Collaboratori domestici – Tutela contro la disoccupazione – Esclusione – Particolare svantaggio per i lavoratori di sesso femminile – Obiettivi legittimi di politica sociale – Proporzionalità. — Causa C-389/20

Giurisprudenza europea62020CJ0389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato l’esclusione dei collaboratori domestici spagnoli dalla tutela contro la disoccupazione prevista dalla LGSS, alla luce del divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso. Ha ritenuto applicabile la direttiva 79/7/CEE e non la direttiva 2006/54/CE, poiché la prestazione controversa rientra in un regime legale di sicurezza sociale relativo al rischio disoccupazione. La norma nazionale può integrare una discriminazione indiretta a danno delle donne, dato che il settore è composto quasi integralmente da lavoratrici, e spetta al giudice nazionale verificare se esistano una giustificazione obiettiva e la proporzionalità della misura.

Parità di trattamento in sicurezza sociale: esclusione dei collaboratori domestici dalla tutela contro la disoccupazione e possibile discriminazione indiretta a danno delle donne

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osti a una norma nazionale che esclude i collaboratori domestici dalla tutela contro la disoccupazione, quando tale esclusione colpisce quasi esclusivamente donne e integri una discriminazione indiretta non giustificata; e, in subordine, se la stessa situazione rientri anche nelle ipotesi di discriminazione vietate dall’articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e/o k), della direttiva 2006/54/CE.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osta a una disposizione nazionale che esclude i collaboratori domestici dalla tutela contro la disoccupazione se tale esclusione pone le donne in una situazione di particolare svantaggio rispetto agli uomini e non è giustificata da obiettivi legittimi di politica sociale perseguiti con mezzi appropriati, coerenti e necessari. La direttiva 2006/54/CE non si applica ai regimi legali di sicurezza sociale disciplinati dalla direttiva 79/7.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 79/7/CEE
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 1, lettera c), direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 5, lettera b), direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e k), direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 9 TFUE
  • Ley General de la Seguridad Social (LGSS), articolo 251, lettera d)
  • LGSS, articolo 264, paragrafo 1, lettera a)
  • Real Decreto 625/1985, articolo 19, paragrafo 1

Esclusione dei collaboratori domestici dalla tutela contro la disoccupazione e parità di trattamento in sicurezza sociale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Vigo in una controversia tra una collaboratrice domestica e la TGSS, relativa al rifiuto di consentire il versamento di contributi per la tutela contro la disoccupazione. Il problema giuridico concerne la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’esclusione dei collaboratori domestici dalla protezione contro la disoccupazione prevista dalla normativa spagnola.

Fatti e procedimento principale

CJ, iscritta dal 2011 al sistema speciale di sicurezza sociale per i collaboratori domestici, aveva chiesto alla TGSS di poter versare contributi per la disoccupazione, così da maturare il diritto alle corrispondenti prestazioni. La domanda è stata respinta perché l’articolo 251, lettera d), della LGSS esclude espressamente la tutela contro la disoccupazione per tale categoria di lavoratori.

La ricorrente ha contestato il diniego sostenendo che la norma produce una discriminazione indiretta fondata sul sesso, poiché il gruppo dei collaboratori domestici è composto quasi esclusivamente da donne. Il giudice del rinvio ha quindi sollevato due questioni pregiudiziali sulla compatibilità della disciplina con la direttiva 79/7/CEE e con la direttiva 2006/54/CE.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 79/7/CEE, che disciplina l’attuazione graduale del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale e si applica, tra l’altro, ai regimi legali che coprono il rischio di disoccupazione. In particolare rileva l’articolo 4, paragrafo 1, che vieta ogni discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso per quanto riguarda il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione.

Quanto alla direttiva 2006/54/CE, vengono in rilievo l’articolo 1, lettera c), l’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e f), l’articolo 5, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e k). La Corte chiarisce tuttavia che questa direttiva non si applica ai regimi legali di sicurezza sociale rientranti nella direttiva 79/7.

Ricevibilità

La TGSS e il governo spagnolo contestavano la ricevibilità del rinvio, sostenendo che la controversia riguardasse in realtà il diritto alle prestazioni di disoccupazione e che il giudice amministrativo non fosse competente. La Corte respinge le eccezioni: ribadisce che spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio e che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza.

La Corte osserva che la lite verte effettivamente sul rifiuto di riconoscere la possibilità di versare contributi per la disoccupazione, rifiuto fondato sull’esclusione contenuta nell’articolo 251, lettera d), della LGSS, e che l’interpretazione del diritto dell’Unione è necessaria per valutare la compatibilità della norma con tale diritto.

Applicabilità della direttiva 79/7 e inapplicabilità della direttiva 2006/54

Nel merito, la Corte chiarisce che la controversia riguarda la portata soggettiva di un regime legale di sicurezza sociale spagnolo relativo al rischio di disoccupazione. Per questo motivo le prestazioni in questione rientrano nell’ambito della direttiva 79/7/CEE, poiché sono direttamente connesse alla tutela contro il rischio di disoccupazione.

Di conseguenza, la direttiva 2006/54/CE non è applicabile, perché essa esclude i regimi legali disciplinati dalla direttiva 79/7. La Corte decide quindi di fondare l’analisi esclusivamente sull’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

Discriminazione indiretta e ruolo del dato statistico

La Corte precisa che la norma nazionale non costituisce una discriminazione diretta, in quanto si applica indistintamente ai lavoratori uomini e donne iscritti al sistema speciale. Occorre però verificare se integri una discriminazione indiretta, ossia una misura apparentemente neutra che ponga le persone di un sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto all’altro sesso.

A tale fine il giudice nazionale deve valutare dati statistici affidabili, rappresentativi e sufficientemente significativi. Nel caso di specie, i dati richiamati in sentenza mostrano che il sistema speciale per i collaboratori domestici è composto per il 95,53% da donne, mentre nel regime generale la ripartizione tra uomini e donne è sostanzialmente equilibrata. La Corte ritiene quindi plausibile che l’esclusione dalla tutela contro la disoccupazione colpisca in misura significativamente maggiore le lavoratrici.

Giustificazione oggettiva e proporzionalità

La Corte ammette che gli obiettivi invocati dalla Spagna - salvaguardia dei livelli occupazionali, promozione delle assunzioni, contrasto al lavoro illegale e alla frode sociale - sono in linea di principio obiettivi legittimi di politica sociale. Richiama anche la propria giurisprudenza secondo cui tali finalità possono giustificare disparità di trattamento in materia di sicurezza sociale.

Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se la misura sia coerente e sistematica rispetto all’insieme del sistema. La Corte osserva che altre categorie di lavoratori con caratteristiche simili, o comunque con rapporti di lavoro svolti presso datori non professionali, beneficiano della tutela contro la disoccupazione; inoltre, il sistema speciale garantisce ai collaboratori domestici altre prestazioni di sicurezza sociale, incluse quelle relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ciò mette in dubbio la coerenza interna dell’esclusione.

La Corte aggiunge che l’esclusione può produrre conseguenze ulteriori, impedendo l’accesso ad altre prestazioni o aiuti collegati alla perdita del diritto alla disoccupazione, e quindi eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dichiarati. La proporzionalità della misura resta comunque da verificare in concreto da parte del giudice del rinvio.

Dispositivo e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osta a una norma nazionale che esclude la tutela contro la disoccupazione per i collaboratori domestici quando tale norma pone le donne in una situazione di particolare svantaggio rispetto agli uomini e non sia giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

In sostanza, il giudice nazionale deve verificare l’esistenza della disparità statistica, la sua significatività e la sussistenza di una giustificazione oggettiva e proporzionata. Solo in mancanza di tali elementi la norma nazionale è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento tra uomini e donnesicurezza socialedisoccupazionediscriminazione indirettalavoro domestico

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