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Sentenza

Sentenza n. 1266/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Catania, sezione Lavoro, n. 3248 del 13 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, relativa all'accredito di 1.000 euro sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero avesse eseguito soltanto il capo della sentenza relativo alle spese di lite, omettendo l'accredito di 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, dovuto per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Il Ministero ha affermato di avere integralmente adempiuto mediante accredito sul borsellino elettronico in data 15 dicembre 2025. La ricorrente ha contestato tale circostanza e ha prodotto uno screenshot del portafoglio elettronico. Il TAR ha verificato la tempestività dell'azione, il rispetto del termine per il deposito, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto rispettati i presupposti processuali dell'azione di ottemperanza: il termine decennale previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., il termine di deposito previsto dall'art. 87, comma 3, c.p.a., il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza. Nel merito, ha accertato che il Ministero non aveva provato l'accredito delle somme e che tale allegazione era contraddetta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, escluso il capo relativo alle spese legali già pagate, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni e senza compenso aggiuntivo. Il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la regola dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 400 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è stata ritenuta proposta entro il termine decennale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato ritenuto rispettato il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola relativa all'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario dirigente è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva e integrale esecuzione di tutti i capi della pronuncia; la mera allegazione dell'avvenuto adempimento, non supportata da prova e contraddetta dalla documentazione disponibile, non è sufficiente.
  • Quando il titolo giudiziale ha già riconosciuto il diritto all'accredito di una somma sulla base di uno specifico strumento elettronico, l'esecuzione richiede la concreta attribuzione della somma su tale strumento, non il solo pagamento delle spese processuali o una generica dichiarazione dell'amministrazione.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il dirigente nominato commissario ad acta nei giudizi relativi alla legge Pinto può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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