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Ordinanza

Ordinanza n. 38/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione prima, n. 562 del 6 novembre 2025, resa tra le parti, concernente un’informativa antimafia.

Giustizia amministrativa202509147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. I, n. 562 del 6 novembre 2025, che aveva respinto la domanda cautelare contro un’informativa antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare con cui il TAR Calabria aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti di un’informativa antimafia. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di appello né le specifiche censure rivolte all’informativa o all’ordinanza di primo grado. Risulta soltanto che l’appellante ha insistito per la decisione dell’istanza cautelare e ha chiesto anche l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti dell’informativa antimafia, anche in considerazione del quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva. Il ricorso è stato qualificato come manifestamente infondato allo stato degli atti; per tale ragione è stata respinta anche l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Le spese del grado cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a un’informativa antimafia, la sospensione degli effetti del provvedimento può essere negata quando l’interesse pubblico al mantenimento della misura risulti prevalente, anche in ragione della consistenza del quadro indiziario posto a suo fondamento.
  • La manifesta infondatezza del ricorso, valutata allo stato degli atti nel giudizio cautelare, giustifica il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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