Cassazione Penale, Ordinanza n. 19320/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso, senza esaminare il merito della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza di riabilitazione presentata nell'interesse di una persona condannata. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l'istanza inammissibile perché l'interessato aveva riportato altre sei condanne, oltre a quella oggetto della richiesta, e non risultava documentato il pagamento delle spese processuali relative alla condanna rilevante. Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore dell'interessato. La Corte, però, non entra nel merito dei presupposti della riabilitazione: rileva che, in materia di riabilitazione, il provvedimento de plano del tribunale di sorveglianza non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con opposizione davanti allo stesso tribunale; pertanto il ricorso deve essere riqualificato come opposizione e gli atti trasmessi al giudice competente.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, c.p.p.
l'impugnazione proposta con denominazione erronea può essere riqualificata nel mezzo effettivamente esperibile, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
art. 667, comma 4, c.p.p.
per il provvedimento de plano emesso nel procedimento speciale richiamato dall'art. 678 c.p.p. è esperibile opposizione davanti allo stesso giudice, non ricorso diretto per cassazione.
art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
in materia di riabilitazione, il tribunale di sorveglianza procede secondo il modello previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.
art. 678, comma 1, c.p.p.
la disciplina della sorveglianza si coordina con il procedimento camerale di cui all'art. 666 c.p.p., salvo il rinvio specifico previsto per la riabilitazione.
art. 666 c.p.p.
costituisce il modello procedimentale richiamato per la trattazione dell'opposizione davanti al tribunale di sorveglianza.
art. 69, comma 8, l. n. 354 del 1975
viene richiamato nel coordinamento sistematico tra la legge sull'ordinamento penitenziario e il codice di procedura penale in materia di sorveglianza.
Massime di principio
- In materia di riabilitazione, quando il tribunale di sorveglianza emette un provvedimento de plano, il rimedio ordinario non è il ricorso per cassazione ma l'opposizione davanti allo stesso tribunale.
- Se l'impugnazione è stata proposta con forma erronea, il giudice deve privilegiare la conservazione dell'atto e il favor impugnationis, riqualificando il gravame nel mezzo corretto quando ciò sia compatibile con la sua natura sostanziale.
- La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione resa nell'ambito del procedimento speciale previsto dall'art. 678, comma 1-bis, c.p.p. resta soggetta al medesimo rimedio oppositivo previsto per i provvedimenti de plano.
- La presenza di un rimedio speciale davanti allo stesso giudice impedisce l'accesso immediato al giudizio di legittimità, dovendo prima essere esperito il mezzo di opposizione previsto dalla disciplina processuale.
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