Cassazione Penale, Ordinanza n. 21721/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Tre imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la loro condanna per furto in abitazione pluriaggravato, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Con il primo motivo hanno dedotto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine fosse maturato prima della decisione impugnata e che ciò non fosse stato dichiarato dal giudice di merito. Con il secondo motivo hanno lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come tentato furto e non come furto consumato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza impugnata, e il secondo motivo inammissibile per aspecificità, trattandosi di mera riproposizione delle censure già esaminate e disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha escluso la maturazione della prescrizione, rilevando che, per il furto pluriaggravato con recidiva, il termine massimo di prescrizione era di 22 anni, 2 mesi e 20 giorni e che, rispetto al fatto commesso il 15 aprile 2006, la prescrizione sarebbe maturata solo il 4 luglio 2028, senza considerare le sospensioni. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto consumato, poiché il giudice di merito aveva motivato adeguatamente sull'impossessamento e sull'appropriazione dei beni sottratti. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, c.p.
aumentato di 1/3 ex art. 63, comma 4, cod. pen. per la recidiva
La recidiva comporta l'aumento di un terzo del termine massimo di prescrizione nel calcolo della prescrizione del reato.
art. 161 c.p.
aumentato di 2/3 ex art. 161 cod. proc. pen.
Il termine di prescrizione è stato ulteriormente aumentato secondo la disciplina richiamata dalla Corte per il calcolo della prescrizione massima.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando il termine massimo, correttamente calcolato tenendo conto delle aggravanti e della recidiva, non risulti ancora maturato alla data della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La distinzione tra furto tentato e furto consumato va verificata in concreto sulla base dell'avvenuto impossessamento dei beni e dell'appropriazione da parte dell'agente; se il giudice di merito motiva adeguatamente su tali profili, la qualificazione come furto consumato non è censurabile in cassazione con censure meramente reiterative.
Come è indicizzato
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