Cassazione Civile, Ordinanza n. 31907/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio di merito un avvocato aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, il pagamento dei compensi asseritamente dovutigli per l'attività professionale prestata in un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per ulteriori attività stragiudiziali. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la convenuta contumace al pagamento di una somma, oltre spese. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della decisione e del procedimento per nullità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, sostenendo che la notificazione ex art. 143 c.p.c. fosse avvenuta in assenza dei presupposti di legge, perché non era stata adeguatamente provata l'irreperibilità e la ricorrente era sempre residente all'indirizzo indicato. La resistente ha depositato controricorso. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. e che, poiché la ricorrente stessa deduceva una nullità della notificazione e quindi una tardiva conoscenza del processo, gravava su di lei l'onere di provare, anche mediante presunzioni, il difetto di conoscenza anteriore del processo. Non avendo assolto tale onere, l'impugnazione tardiva è stata dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha affermato che, in caso di impugnazione proposta oltre il termine lungo, il contumace che alleghi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo deve dimostrare non solo il vizio notificatorio, ma anche di non avere avuto conoscenza del processo per effetto di quel vizio. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indicato come rito sommario utilizzato per la domanda di pagamento dei compensi professionali.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
richiamato come base processuale per la domanda di liquidazione dei compensi professionali.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento; la deroga del secondo comma opera solo se la parte dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione.
art. 292 c.p.c.
richiamato in relazione alla notificazione degli atti al contumace, la cui nullità può incidere sulla decorrenza del termine per impugnare.
art. 143 c.p.c.
norma invocata dalla ricorrente come base della notificazione ritenuta invalida perché eseguita senza i presupposti dell'irreperibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Se l'impugnazione è proposta oltre il termine lungo, il contumace può superare la decadenza solo provando sia la nullità della notificazione dell'atto introduttivo sia la mancata conoscenza del processo causata da quel vizio.
- In presenza di notificazione nulla, la conoscenza della pendenza del giudizio si presume; spetta quindi all'impugnante fornire la prova contraria, anche per presunzioni, di circostanze positive che escludano la conoscenza anteriore oppure ne fissino una data successiva.
- La sola allegazione della residenza nel luogo in cui la notificazione sarebbe stata tentata, o la mera contestazione del procedimento notificatorio, non è sufficiente a rendere ammissibile l'impugnazione tardiva se manca la dimostrazione della mancata conoscenza del processo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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