Cassazione Penale, Sentenza n. 20265/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza collegiale di rigetto dell'opposizione alla concessione della detenzione domiciliare presentando tre motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Sorveglianza di Palermo ai sensi dell'art. 677 c.p.p.; 2) incompatibilità di uno dei giudici del collegio perché lo stesso aveva emesso precedentemente l'ordinanza monocratica del 16/11/2023; 3) errata valutazione di merito: a) l'ordinanza avrebbe omesso/trascurato il programma di reinserimento (lavori di pubblica utilità e frequenza scolastica) in corso presso l'opponente; b) vi sarebbe un errore materiale nella motivazione circa la qualificazione di una condanna (confusione tra una truffa e il reato di esercizio abusivo di attività di parcheggiatore).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha confermato la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, richiamando la giurisprudenza che considera speciale l'art. 656, comma 6 c.p.p. rispetto all'art. 677 e che attribuisce competenza al Tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione dell'esecuzione. Sul secondo motivo la questione di incompatibilità è stata ritenuta manifestamente infondata: la deduzione doveva essere svolta in udienza camerale e l'art. 678, comma 1-ter c.p.p. non prevede incompatibilità per il magistrato che ha emesso il provvedimento monocratico e poi partecipa al collegio; la giurisprudenza collega tale partecipazione alla normale struttura procedimentale. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato che l'errore sulla qualificazione di una condanna è un mero refuso non idoneo a disarticolare la motivazione complessiva (la valutazione di fondo è coerente e basata su altri elementi). Quanto al programma di reinserimento, la Corte ha ritenuto che lavori di pubblica utilità e frequenza scolastica non siano elementi decisivi a superare il quadro probatorio costituito da precedenti penali ripetuti, condanne per reati gravi e persistenza di stili di vita criminali; inoltre la frequenza scolastica è compatibile con misure alternative mediante necessarie autorizzazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Regola la composizione monocratica per la valutazione delle istanze di misura alternativa nei casi indicati; non costituisce di per sé causa di incompatibilità qualora il medesimo magistrato partecipi poi al collegio che decide l'opposizione
art. 656, comma 5 e comma 6, cod. proc. pen.
Disciplina le misure alternative e la procedura quando è disposta sospensione dell'esecuzione; il comma 6 è stato interpretato come norma speciale rispetto all'art. 677 ai fini della competenza
art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la competenza territoriale ordinaria del Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza per i condannati liberi, ma tale principio è derogato dalla specialità dell'art. 656, comma 6 quando la sospensione è stata promossa dall'ufficio del P.M.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di condanna alle spese processuali della parte soccombente nel ricorso per cassazione
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale alla garanzia del giusto processo; la questione di costituzionalità prospettata rispetto all'art. 678, comma 1-ter è stata ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza citata
L. 1 dicembre 2018 n. 132
Richiamata nel testo per spiegare la più recente introduzione del reato relativo all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; utile per distinguere fattispecie penali nel tempo
art. 640 cod. pen.
Norma che punisce la truffa; richiamata per precisare la corretta qualificazione della condanna in espiazione
Massime di principio
- La competenza territoriale per decisioni su misure alternative in presenza di sospensione dell'esecuzione segue la regola speciale dell'art. 656 c.p.p. (collegata all'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione) e non l'assetto generale dell'art. 677.
- La partecipazione di un magistrato che ha emesso un provvedimento monocratico al collegio che decide sull'opposizione non è automaticamente incompatibilità: la norma speciale (art. 678, comma 1-ter) e la giurisprudenza consentono tale assetto e la questione deve essere tempestivamente sollevata nel contraddittorio camerale se ritenuta rilevante.
- Errori materiali o refusi nella motivazione non invalidano il provvedimento se è chiaro, dalla lettura complessiva, quali siano gli elementi di fatto e se l'errore non disarticola il ragionamento probatorio essenziale.
- Il riconoscimento di attività di volontariato, lavori di pubblica utilità o frequenza scolastica è elemento favorevole al reinserimento, ma non è di per sé decisivo: il giudice valuta la loro incisività rispetto alla storia criminale, alla ripetitività dei reati e alla concreta capacità del soggetto di gestire spazi di libertà.
- Chi intende contestare incompatibilità o vizi procedurali deve sollevare le eccezioni nel corso dell'udienza di primo grado (o camerale) per non perdere la possibilità di farli valere validamente in sede di impugnazione.
- La compatibilità pratica tra misure alternative e percorsi scolastici o formativi può essere garantita tramite autorizzazioni specifiche; la mera esistenza del percorso non impedisce al giudice di negare la misura se prevalgono esigenze di prevenzione o di tutela sociale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20203/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20205/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20206/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20208/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20210/2024 del 22/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →