Cassazione Civile, Ordinanza n. 15394/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un contribuente/debitore aveva impugnato la decisione di merito che aveva rigettato la sua opposizione avverso un estratto di ruolo del quale era venuto a conoscenza solo tramite consultazione, deducendo di non avere mai ricevuto la rituale notifica degli atti presupposti. In ricorso per cassazione ha articolato sei motivi: (1) nullità della sentenza per non avere il Tribunale dato ingresso al tempestivo disconoscimento di documenti ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c.; (2) nullità per avere ritenuto regolarmente notificate cartelle e avvisi senza prova delle spedizioni e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative; (3) violazione della legge n. 890/1982, art. 8, e dell'art. 2607 c.c. per avere considerato perfezionate le notifiche postali sulla sola base della fotocopia della busta con dicitura di compiuta giacenza; (4) violazione della legge n. 53/1994, art. 3-bis, dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005 e dell'art. 2697 c.c. in relazione alla notifica via PEC di un'intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione; (5) nullità per inesistenza della notifica via PEC da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA; (6) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito contributivo. La Corte, tuttavia, ha affrontato preliminarmente il tema dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo alla luce della sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, ritenendo che, fuori dai casi tipizzati dalla norma, mancasse l'interesse ad agire.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'opposizione era stata proposta direttamente contro l'estratto di ruolo, senza che fosse dedotta alcuna delle tre ipotesi eccezionali che consentono la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo/cartella invalidamente notificata (pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, pregiudizio nelle verifiche ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 per pagamenti da pubbliche amministrazioni, oppure perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione). Applicando l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, e il consolidato orientamento di legittimità e costituzionale richiamato in motivazione, ha dichiarato che mancava ab origine l'interesse ad agire. Perciò ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito in senso sfavorevole al ricorrente. Le spese di lite dell'intero processo sono state compensate in ragione della sopravvenienza normativa e dei successivi arresti giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come base di alcuni motivi di ricorso per nullità della sentenza e vizi processuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come base di alcuni motivi di ricorso per violazione di legge in tema di notificazioni.
artt. 214, 215 e 216 c.p.c.
Sono invocati dal ricorrente per sostenere il tempestivo disconoscimento di documenti non ammessi dal giudice di merito.
art. 24 Cost.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul mancato ingresso del disconoscimento documentale.
art. 111 Cost.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul mancato ingresso del disconoscimento documentale.
legge n. 890/1982, art. 8
È richiamata dal ricorrente per contestare la validità della notifica postale degli atti presupposti.
art. 2607 c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle notifiche effettuate tramite servizio postale.
legge n. 53/1994, art. 3-bis
È richiamata dal ricorrente in relazione alla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
È richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento.
art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005
È richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento.
art. 2697 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di prova della regolare notificazione.
art. 112 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per denunciare l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021
Ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi tipizzati.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"l'estratto di ruolo non è impugnabile"
La Corte lo applica anche ai giudizi pendenti e afferma che, fuori dalle tre ipotesi eccezionali previste dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può comportare un pregiudizio tale da consentire la diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40
È richiamato come presupposto delle verifiche che possono giustificare l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato come una delle ipotesi eccezionali che consentono l'impugnazione diretta per pregiudizio nei pagamenti da pubbliche amministrazioni.
art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
È richiamato per l'equiparazione dell'avviso di addebito alla cartella esattoriale ai fini della disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno dei soli pregiudizi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973: partecipazione a gara d'appalto, verifiche ex art. 48-bis per pagamenti della PA o perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
- La verifica dell'interesse ad agire nei giudizi di opposizione all'estratto di ruolo va compiuta al momento della decisione, sicché il giudice deve applicare anche la sopravvenienza normativa intervenuta nel corso del processo.
- Fuori dalle ipotesi eccezionali previste dalla legge, l'opposizione proposta soltanto contro l'estratto di ruolo è inammissibile per difetto originario di interesse, con possibilità per la Cassazione di cassare senza rinvio la sentenza di merito.
- La disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai debiti previdenziali.
- Quando il processo sia divenuto incompatibile con la nuova disciplina sopravvenuta, le spese possono essere compensate per la novità/ sopravvenienza del quadro normativo e giurisprudenziale.
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