Cassazione Penale, Ordinanza n. 06433/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha escluso la possibilità di esaminare la doglianza sulla derubricazione in furto semplice perché nuova e non proposta in appello, e ha ritenuto generiche le censure sulla responsabilità e sulla particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge penale per la mancata derubricazione del fatto in furto semplice, sostenendo in sostanza l'insussistenza delle aggravanti e, di riflesso, la possibile procedibilità a querela; la Corte ha rilevato che tale specifica doglianza era inedita perché non devoluta in appello e che, comunque, richiedeva un riesame del fatto non consentito in sede di legittimità. Con il secondo motivo hanno contestato l'affermazione di responsabilità, lamentando un'errata valutazione del compendio probatorio, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto entrambe le censure generiche e meramente riproduttive di questioni già esaminate nei gradi di merito, finalizzate a una inammissibile rivalutazione delle prove e non a evidenziare travisamenti o manifesta illogicità della motivazione.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se il ricorso si limita a reiterare questioni già vagliate o se il motivo è privo di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 625-bis c.p.p.
Non citato espressamente nel testo.
art. 606 c.p.p.
La deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; è necessario indicare specifici profili di travisamento della prova o manifesta illogicità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure nuove, cioè questioni non devolute ai giudici di merito, quando la loro verifica presupponga una previa rivalutazione del fatto.
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre critiche già esaminate nei gradi precedenti, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è inammissibile per genericità.
- La contestazione dell'affermazione di responsabilità non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la cassazione interviene solo in presenza di travisamento della prova o di manifesta illogicità della motivazione, adeguatamente dedotti.
- La richiesta di derubricazione del fatto in un reato meno grave, quando dipenda dall'insussistenza di aggravanti o da una diversa qualificazione fattuale non prospettata in appello, è preclusa in cassazione se implica un riesame del merito.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede un motivo specifico e non meramente reiterativo delle allegazioni già disattese dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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