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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09593/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società in house, costituita per la gestione del servizio di igiene urbana, aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre un milione di euro a titolo di corrispettivo per prestazioni rese al Comune. Il Comune aveva proposto opposizione e il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le prestazioni per cui era chiesto il pagamento fossero estranee al contratto originario e che non fosse configurabile un indebito arricchimento del Comune, mancando la volontà o consapevolezza dell'arricchimento. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2364, 2377 e 2697 c.c., sostenendo che il credito risultava dal bilancio sociale e che l'approvazione del bilancio vincolava anche il socio-comune; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., contestando l'interpretazione del contratto e sostenendo che le prestazioni erano dovute; 3) violazione di norme regionali siciliane e dell'art. 113 t.u. enti locali, assumendo che la disciplina delle società in house imponesse agli enti partecipanti di coprire i costi del servizio, senza necessità di una convenzione specifica per i servizi ulteriori; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2041 c.c., censurando il rigetto dell'azione di arricchimento senza causa in quanto il credito riguardava costi sostenuti nell'esecuzione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo per difetti di autosufficienza o perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, e ha reputato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato. In particolare, ha osservato che il bilancio richiamato non era stato adeguatamente riprodotto e che la nota integrativa non prova i crediti verso i soci; che la censura sull'interpretazione contrattuale non indicava specificamente la violazione dei canoni ermeneutici; che la doglianza sulle norme regionali introduceva una questione nuova e, comunque, la società partecipata resta soggetto di diritto privato, con autonomia rispetto all'ente pubblico; che la valutazione sulla mancanza di consapevolezza dell'arricchimento era un accertamento di merito non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2364 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla vincolatività dell'approvazione del bilancio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata adeguata riproduzione del documento e per difetto di accertamento di merito.

  • art. 2377 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella stessa doglianza relativa al bilancio; la Corte non ne ha esaminato il merito per ragioni di inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere la prova del credito tramite il bilancio; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura in difetto di specifica riproduzione del documento.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le censure ermeneutiche sono state dichiarate inammissibili perché la parte si è limitata a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta in sentenza, senza indicare specificamente la violazione dei canoni legali.

  • art. 21, comma 17, l. Reg. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19

    Richiamato dalla ricorrente per affermare un obbligo degli enti pubblici partecipanti di coprire i costi del servizio; la doglianza è stata in parte dichiarata nuova e in parte infondata.

  • art. 4, secondo comma, lett. c), l. Reg. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9

    Richiamato con la medesima finalità della censura regionale, senza accoglimento.

  • art. 113 t.u. enti locali

    Richiamato per sostenere la natura pubblicistica del rapporto e l'obbligo del Comune di copertura dei costi; la Corte ha ribadito l'autonomia della società di capitali rispetto all'ente pubblico.

  • art. 22 l. 8 giugno 1990, n. 142

    Richiamato nella censura sulla copertura dei costi delle società in house, senza accoglimento.

  • art. 47, secondo comma, l. Reg. Sicilia 1° settembre 1993, n. 26

    Richiamato nella medesima censura normativa regionale, senza accoglimento.

  • art. 47, secondo comma, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato nella medesima censura normativa regionale, senza accoglimento.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è stata respinta perché la Corte d'appello aveva accertato che l'arricchimento non era stato voluto o consapevole, configurandosi un arricchimento imposto, accertamento non sindacabile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria della Corte d'appello; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un apprezzamento di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ciascuna parte ha depositato memoria nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura fondata su documenti non adeguatamente riprodotti o specificamente trascritti è inammissibile, specie quando si invochi un diverso apprezzamento del loro contenuto rispetto a quello operato dai giudici di merito.
  • La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se il ricorrente si limita a prospettare una lettura alternativa del contratto, senza indicare in modo puntuale quale regola interpretativa sia stata disattesa o applicata illogicamente.
  • Una società di capitali partecipata da un ente pubblico conserva natura di soggetto di diritto privato e il rapporto con l'ente non si trasforma in una relazione organica tale da consentire l'imposizione unilaterale di prestazioni o costi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti.
  • L'azione di indebito arricchimento non può essere utilizzata per superare la mancanza di base negoziale delle prestazioni ulteriori quando il giudice di merito abbia accertato, con valutazione non sindacabile in cassazione, che l'arricchimento non fu voluto o consapevole.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, né la valutazione delle prove, se non nei limiti del vizio di legittimità dedotto in modo specifico.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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