Regolamento (UE) 2021/181
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga per il 2021 alcune deroghe già previste dal regime biologico, per far fronte alla insufficiente disponibilità di pollastrelle biologiche e di mangimi proteici biologici. Inoltre aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2008 inserendo nuove sostanze autorizzate per l’acquacoltura e per specifiche lavorazioni di prodotti alimentari di origine animale. La misura è motivata dal rinvio dell’applicazione del nuovo regolamento (UE) 2018/848 e delle relative regole di esecuzione.
Modifica temporanea del regolamento (CE) n. 889/2008 in materia di produzione biologica, etichettatura e controlli, con proroga di deroghe sugli allevamenti avicoli e sui mangimi proteici e aggiornamento di alcuni allegati su sostanze autorizzate.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e agli organismi coinvolti nella produzione biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 889/2008, in particolare nei settori dell’allevamento di galline ovaiole, dell’alimentazione di suini e pollame e, più in generale, dell’uso di talune sostanze autorizzate in acquacoltura e nella trasformazione di prodotti alimentari di origine animale. Ha efficacia nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La disciplina è temporanea: entra in vigore alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Rilevano le proroghe riferite al 31 dicembre 2021 e l’aggiornamento degli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 889/2008, che disciplina le modalità di applicazione del regime biologico previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione adotta la modifica per far fronte a persistenti difficoltà di approvvigionamento nel mercato dell’Unione e per allineare in via transitoria la disciplina alle nuove scadenze del quadro normativo in materia di biologico, rinviate anche a causa della pandemia di COVID-19.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda, in particolare, sulle proroghe collegate al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, la cui applicazione è stata posticipata. I considerando evidenziano due criticità principali: la scarsità di pollastrelle biologiche idonee alla produzione di uova e l’insufficiente disponibilità di mangimi proteici biologici per suini e pollame.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli operatori del settore biologico e, più specificamente, gli allevatori di galline ovaiole, suini e pollame, nonché il settore dell’acquacoltura e della trasformazione di determinati alimenti di origine animale. Le modifiche si applicano al sistema europeo di produzione biologica tramite il regolamento (CE) n. 889/2008 e producono effetti in tutti gli Stati membri, con validità limitata all’anno 2021.
Proroga della deroga sulle pollastrelle per la produzione di uova
L’articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 viene modificato estendendo dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di introdurre, in mancanza di pollastrelle biologiche, pollastrelle non biologiche destinate alla produzione di uova, purché di età non superiore a 18 settimane e nel rispetto delle condizioni già previste dalla norma eccezionale.
Proroga della deroga sui mangimi proteici
L’articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 è sostituito per confermare che la percentuale massima di mangimi proteici non biologici utilizzabile nell’arco di 12 mesi per suini e avicoli è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019, 2020 e 2021. La misura è giustificata dalla persistente insufficienza di mangimi proteici biologici sul mercato dell’Unione e serve a garantire la continuità dell’allevamento biologico fino alla piena applicazione del nuovo quadro normativo.
Modifiche agli allegati sulle sostanze autorizzate
L’allegato V, sezione 1, è sostituito integralmente e include, tra le sostanze autorizzate, il fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio), ma limitatamente all’acquacoltura. L’allegato VIII è invece aggiornato per includere o precisare l’uso di alginato di sodio, cloruro di calcio e carbone attivato, con specifiche riferite alle salsicce a base di carne e, più in generale, ai prodotti alimentari di origine animale.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Trattandosi di un regolamento dell’Unione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Proroga della deroga sulle pollastrelle per ovaiole
All’articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008, il termine «31 dicembre 2020» è sostituito da «31 dicembre 2021». La deroga consente, a determinate condizioni e in mancanza di pollastrelle biologiche, l’introduzione in unità biologiche di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.
Proroga della deroga sui mangimi proteici non biologici
All’articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008, il secondo comma è sostituito prevedendo che la percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per suini e avicoli è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019, 2020 e 2021. La proroga mira a compensare la carenza di mangimi proteici biologici sul mercato dell’Unione.
Nuova sostanza autorizzata per l’acquacoltura
Nell’allegato V, sezione 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 è inserito il fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio), autorizzato solo per l’acquacoltura. La tabella della sezione è sostituita integralmente per chiarezza.
Integrazioni all’allegato VIII su additivi e ausiliari di fabbricazione
Nell’allegato VIII sono introdotte o precisate tre sostanze: per l’alginato di sodio (E 401) è aggiunto il riferimento alle salsicce a base di carne; il cloruro di calcio riceve un uso specifico per gli alimenti di origine animale, in particolare le salsicce a base di carne; il carbone attivato è ammesso come ausiliare di fabbricazione per prodotti alimentari di origine animale.
Entrata in vigore e applicazione temporanea
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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