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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/630

Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione del 16 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua una serie di prodotti composti a lunga conservazione, privi di carni trasformate, che possono essere esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri se rispettano condizioni cumulative di sicurezza e tracciabilità. Prevede inoltre controlli ufficiali successivi, basati sul rischio, presso il luogo di destinazione, il punto di immissione in libera pratica o i depositi dell’operatore responsabile. Dal 21 aprile 2021 sostituisce parzialmente il precedente quadro della decisione 2007/275/CE, che viene modificata e in parte soppressa.

Regolamento sulle condizioni di esenzione di taluni prodotti composti a lunga conservazione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e sui controlli successivi nel territorio dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate, elencati nell’allegato del regolamento, che entrano nell’Unione da paesi terzi. Riguarda sia le condizioni per l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri sia l’obbligo di controlli ufficiali specifici da parte delle autorità competenti dopo l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione. Restano rilevanti le esclusioni implicite derivanti dal mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, nonché il richiamo alle regole di ingresso previste dal regolamento delegato (UE) 2019/625 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692.

Regolamento delegato (UE) 2021/630 sui prodotti composti esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per individuare talune categorie di prodotti composti a lunga conservazione che, in ragione del basso rischio sanitario, possono essere esentate dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. La scelta si fonda sulla distinzione tra rischi per la sanità animale e la sicurezza microbiologica, da un lato, e rischi chimici, dall’altro, e si coordina con le regole di ingresso già previste dai regolamenti delegati (UE) 2019/625 e (UE) 2020/692.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento nasce in attuazione degli articoli 48, lettera h), e 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625, che autorizzano la Commissione a stabilire i casi e le condizioni di esenzione per merci a basso rischio e a fissare norme per controlli ufficiali specifici. I considerando chiariscono che l’esenzione riguarda prodotti composti a lunga conservazione privi di carni trasformate, specie se contenenti lattiero-caseari o ovoprodotti sottoposti a trattamenti idonei, e imballati o sigillati in modo sicuro. È inoltre richiamata l’esigenza di semplificazione normativa, poiché le nuove regole e quelle sui controlli successivi sono strettamente collegate e vengono riunite in un unico atto.

Ambito di applicazione

L’ambito è circoscritto ai prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate e compresi nell’allegato al regolamento. L’esenzione opera solo per i prodotti che entrano nell’Unione da paesi terzi e che rispettano tutte le condizioni previste dall’articolo 3. Il regolamento disciplina anche il regime di controlli ufficiali successivi, da svolgersi nel territorio doganale dell’Unione, presso il luogo di destinazione, il punto di immissione in libera pratica o i locali/dipositivi dell’operatore responsabile della partita.

Condizioni per l’esenzione dai controlli frontalieri

L’articolo 3 subordina l’esenzione al soddisfacimento cumulativo di quattro requisiti:

  • conformità alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
  • trattamento dei prodotti lattiero-caseari e degli ovoprodotti contenuti nel prodotto composto secondo l’articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
  • identificazione del prodotto come destinato al consumo umano;
  • imballaggio o sigillatura in maniera sicura.

Il paragrafo 2 dello stesso articolo richiede che, al momento dell’immissione in commercio, il prodotto sia accompagnato da un attestato privato conforme al modello dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Controlli ufficiali successivi

Pur essendo esenti dai controlli ai posti di controllo frontalieri, i prodotti restano soggetti a controlli ufficiali regolari da parte delle autorità competenti. Tali controlli devono essere basati sul rischio e svolti con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Il regolamento indica espressamente i luoghi in cui i controlli possono essere effettuati e rinvia, per le modalità, agli articoli 45 e 46 del medesimo regolamento quadro.

Allegato: categorie di prodotti interessate

L’allegato elenca, secondo i codici della nomenclatura combinata (NC), le principali categorie di prodotti composti esentati. Tra queste figurano, a titolo esemplificativo, prodotti di confetteria e cioccolato, paste alimentari e cuscus, prodotti da forno e biscotteria, olive ripiene di pesce, estratti e preparazioni a base di caffè o tè, brodi e aromi confezionati per il consumatore finale, integratori alimentari contenenti prodotti trasformati di origine animale e liquori. L’uso del prefisso «ex» segnala che l’esenzione riguarda solo specifiche sottovoci o prodotti rientranti nel codice indicato.

Coordinamento con la disciplina previgente

L’articolo 5 modifica la decisione 2007/275/CE sopprimendone l’articolo 6 e l’allegato II. In tal modo vengono eliminate le disposizioni previgenti incompatibili o superate dal nuovo regime di esenzione per i prodotti composti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021. Tale data è coerente con la decorrenza delle corrispondenti prescrizioni in materia di sanità pubblica e sanità animale richiamate nei considerando. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce le norme sui casi e sulle condizioni in cui taluni prodotti composti sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nonché sui casi in cui l’esenzione è giustificata. Regola anche l’esecuzione di controlli ufficiali specifici sui prodotti composti che beneficiano dell’esenzione.

Definizioni

L’articolo 2 rinvia alla definizione di «prodotto composto» contenuta nell’articolo 2, punto 14, del regolamento delegato (UE) 2019/625. Introduce inoltre la nozione di «prodotti composti a lunga conservazione», intesi come prodotti che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate.

Esenzione dai controlli ai posti di controllo frontalieri

L’articolo 3 prevede che i prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate e inclusi nell’allegato siano esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri solo se soddisfano tutte le condizioni richieste: conformità alle prescrizioni di ingresso dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625; trattamento dei prodotti lattiero-caseari e degli ovoprodotti ai sensi dell’articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692; identificazione come destinati al consumo umano; imballaggio o sigillatura sicuri.

Attestato privato per l’immissione in commercio

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, i prodotti composti a lunga conservazione esenti devono essere accompagnati, al momento dell’immissione in commercio, da un attestato privato conforme al modello dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Controlli ufficiali successivi basati sul rischio

L’articolo 4 impone alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali regolari sui prodotti esenti, in base al rischio e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. I controlli possono svolgersi presso il luogo di destinazione, il punto di immissione in libera pratica nell’Unione oppure presso i depositi o i locali dell’operatore responsabile della partita, e devono essere eseguiti conformemente agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2017/625.

Modifica della decisione 2007/275/CE

L’articolo 5 sopprime l’articolo 6 e l’allegato II della decisione 2007/275/CE, adeguando il quadro previgente alle nuove esenzioni previste dal regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 6 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 21 aprile 2021. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentaresanità animalecommercio internazionaledazi e nomenclatura doganale

Testo integrale

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