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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02645/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto della Corte di appello che aveva confermato il decreto del Tribunale applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei. In ricorso ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, sostenendo che fosse competente per territorio il Tribunale di Trieste e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio a tale giudice. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in materia di conflitti di giurisdizione e di competenza, la parte privata non può sollevare direttamente il conflitto dinanzi alla Cassazione, dovendo denunciarne la sussistenza al giudice di merito secondo la procedura di cui all'art. 30, comma 2, c.p.p., spettando a quest'ultimo la verifica preliminare della riconducibilità astratta della situazione all'art. 28 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, c.p.p.

    La denuncia del conflitto va proposta nelle forme previste al giudice di merito, non potendo la parte privata investire direttamente la Corte di cassazione.

  • art. 28 c.p.p.

    Il giudice di merito deve compiere la preventiva verifica dell'astratta riconducibilità della situazione rappresentata alla disciplina del conflitto di competenza/giurisdizione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte privata che, senza previa interlocuzione con il giudice di merito secondo la procedura prevista, intenda sottoporre direttamente alla Corte un conflitto di giurisdizione o di competenza.
  • La parte che ritenga sussistente un conflitto di competenza deve sollevarlo davanti al giudice di merito, il quale ha il compito di verificare preliminarmente se la situazione denunciata rientri astrattamente nella previsione normativa del conflitto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeCompetenzaImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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