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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18341/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

La controversia

Alcuni medici specializzandi che avevano frequentato scuole di specializzazione medica negli anni accademici dal 1981 al 1985 avevano convenuto in giudizio Stato, Ministeri e Università chiedendo il riconoscimento dell'inadempimento dello Stato nel recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione e, quindi, la condanna al pagamento della giusta remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ovvero al risarcimento del danno. Dopo un rigetto in primo grado fondato su un precedente giudicato, la Corte d'appello aveva accolto il gravame riconoscendo il diritto alla remunerazione e condannando la sola Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento di somme determinate per ciascun medico. In Cassazione la Presidenza del Consiglio ha censurato la sentenza limitatamente alle posizioni di due medici, sostenendo che, secondo la giurisprudenza e la Corte di giustizia, il diritto alla remunerazione spetterebbe solo per corsi iniziati a partire dall'anno 1982 e che, poiché i due interessati avevano iniziato prima del 1° gennaio 1982, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata. La resistente Università ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto ritenuto preclusa ogni verifica sul giudicato richiamato dal giudice d'appello, poiché la ricorrente non aveva mosso specifiche censure sull'accertamento preliminare compiuto dalla Corte territoriale, con conseguente formazione di giudicato interno. Nel merito ha applicato il principio, desunto dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2022 e dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 20278 del 2022, secondo cui anche le formazioni mediche iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguite dopo il 1° gennaio 1983 devono essere remunerate per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, se relative a specializzazioni comuni o riconducibili alle direttive citate. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva calcolato le somme solo a decorrere dal 1° gennaio 1983 e che, comunque, non era stata specificamente censurata quanto all'ammontare. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è una parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stato invocato come vizio di legittimità per denunciare la erronea applicazione delle norme sostanziali e comunitarie in tema di remunerazione dei medici specializzandi.

  • direttive CEE n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16

    la Corte le interpreta, alla luce della giurisprudenza UE, nel senso che impongono la remunerazione adeguata per le formazioni specialistiche iniziate prima del 29 gennaio 1982 e proseguite oltre il 1° gennaio 1983, limitatamente alle specializzazioni comuni o menzionate dalle direttive stesse.

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    è richiamato come parametro di liquidazione delle spettanze economiche riconosciute ai medici specializzandi.

  • art. 1218 c.c.

    è evocato quale base della responsabilità per inadempimento dello Stato nel recepimento della disciplina comunitaria sulle scuole di specializzazione.

  • art. 117 Cost.

    è richiamato in collegamento all'obbligo dello Stato di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario.

  • art. 329 c.p.c.

    la mancata censura del capo della decisione relativo al giudicato ha determinato acquiescenza e formazione di giudicato interno, precludendo la relativa verifica in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha costituito la base della trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non può essere riesaminata la questione coperta da giudicato interno se la parte ricorrente non ha proposto specifiche censure sul relativo capo della decisione di merito; l'acquiescenza comporta la preclusione del controllo in cassazione.
  • Il diritto alla remunerazione dei medici specializzandi sussiste anche per i corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, purché la formazione sia proseguita oltre il 1° gennaio 1983; la remunerazione spetta per il solo periodo successivo a tale data.
  • La liquidazione delle somme dovute ai medici specializzandi deve essere effettuata con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e nei limiti della domanda e dei criteri normativi applicabili, senza che sia sufficiente una contestazione generica sull'an debeatur per rimettere in discussione il quantum se questo non è specificamente censurato.
  • Quando la giurisprudenza nazionale si conforma a una pronuncia interpretativa della Corte di giustizia e alle successive conferme delle Sezioni Unite, la censura che pretenda un diverso principio di diritto è infondata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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