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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2685/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di rapina ascritto all'imputato, ritenendo applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. tra congiunti e qualificando il fatto come tentato. Il ricorso denunciava violazione di legge nella qualificazione del reato (il fatto sarebbe stato consumato poiché l'imputato si era comunque impossessato della refurtiva, anche se brevemente) e contestava l'applicabilità dell'art. 649 c.p. quando vi sia stata violenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la rapina si consuma quando la cosa sottratta entra nel dominio esclusivo dell'agente, anche se per un breve arco temporale, per cui il Tribunale ha errato nel ritenere il reato soltanto tentato. Inoltre ha confermato che l'ultima parte dell'art. 649 c.p. (esclusione della causa di non punibilità nei reati commessi tra congiunti in caso di violenza) è applicabile anche ai delitti tentati; pertanto l'art. 649 non poteva essere invocato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Torino per nuovo giudizio in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina del tentativo: menzionata per contestare la qualificazione del reato come tentato; la Corte ricorda che la consumazione si valuta in base al concreto dominio sulla cosa.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: interpretata dalla Corte nel senso che il reato si consuma quando la cosa sottratta entra nel dominio esclusivo dell'agente, anche se per breve tempo.

  • art. 649 cod. pen.

    Causa di non punibilità tra congiunti: la Corte ha stabilito che l'ultimo comma, che esclude la causa di non punibilità quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e quindi impedisce l'operatività della non punibilità quando è stata impiegata violenza.

  • art. 569 quarto comma cod. proc. pen.

    Richiamato perché la pronuncia impugnata è non appellabile; la Corte ha disposto il rinvio "in diversa persona fisica" non trovando applicazione il disposto di tale norma.

Massime di principio

  • La rapina si consuma quando l'agente acquista il dominio esclusivo sulla cosa sottratta, anche se per breve tempo; il mero fatto che la vittima eserciti vigilanza immediata non trasforma automaticamente il fatto in tentativo.
  • Nei casi di violenza esercitata per sottrarre una cosa, l'azione è valutata complessivamente: la consumazione riguarda sia l'aggressione alla persona che l'aggressione al patrimonio, entrambe protette dall'art. 628 c.p.
  • L'ultima parte dell'art. 649 c.p. (esclusione della non punibilità per reati tra congiunti quando vi sia violenza) si applica anche ai reati tentati: la presenza di violenza esclude la causa di non punibilità anche se il reato non è completamente riuscito.
  • Non vanno trasposte meccanicamente regole interpretative tratte da fattispecie diverse (es. Sezioni Unite sul furto in esercizi commerciali) nei casi di rapina; la valutazione della consumazione dipende dalla specifica dinamica dell'impossessamento e della violenza.
  • Se la Corte di merito applica erroneamente la qualificazione giuridica dei fatti o una causa di non punibilità che non è operativa, il ricorso del Pubblico Ministero per cassazione può essere accolto con annullamento e rinvio per nuovo giudizio.

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