Cassazione Penale, Ordinanza n. 09511/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019. Con un unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo la carenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte rilevava però che la doglianza, in realtà, mirava a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, profili non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e logica. Nel caso concreto, la motivazione d'appello aveva ritenuto sussistente il dolo in considerazione della mancata spiegazione, da parte dell'imputato, dell'omissione nella domanda di reddito di cittadinanza circa l'acquisto di una moto di rilevante potenza, immatricolata nel 2017 e acquistata nel 2018, quindi prima della presentazione della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sul dolo fosse in realtà una critica di merito alla valutazione probatoria e alla ricostruzione del fatto, non proponibile in sede di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.L. n. 4 del 2019
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, relativa alla condotta omissiva o mendace nella richiesta di reddito di cittadinanza, richiamata come reato contestato
art. 616 c.p.p.
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è applicabile quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile come violazione di legge una censura che, sotto l'apparenza del vizio di diritto, miri in realtà a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente, e non presenti manifesta illogicità o contraddizioni rilevabili nei limiti del sindacato di legittimità.
- L'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalla mancata offerta di una spiegazione alternativa plausibile rispetto a una condotta omissiva o dichiarativa rilevante, se tale apprezzamento è sorretto da una motivazione adeguata del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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