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Sentenza

Sentenza n. 1204/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario che imponeva l'accredito di 1.500 euro sulla Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 43 del 28 gennaio 2025. La sentenza civile, non impugnata e notificata al Ministero il 6 febbraio 2025, aveva condannato l'Amministrazione a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditare sulla stessa la somma complessiva di 1.500 euro. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente informato, non si è costituito né ha dimostrato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli azionabili in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell'adempimento da parte del Ministero, il ricorso è stato accolto: l'Amministrazione è stata ordinata a effettuare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, l'accredito di 1.500 euro sul portafoglio Carta del docente della ricorrente. È stato nominato, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriore termine di sessanta giorni per l'adempimento sostitutivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha adottato le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongano obblighi alla pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, decorso il quale può essere intrapresa l'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Individua la finalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, alla quale deve essere accreditata la somma oggetto del giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente, secondo quanto stabilito dal giudicato civile e dal TAR in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi posti a carico di una pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza contro una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un obbligo risultante dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione specifica della statuizione entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'attivazione alla persistente inottemperanza dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e a un'apposita istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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